Arbitrato Islamico, forse inopportuno, ma non per questo illegittimo

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Arbitrato Islamico, forse inopportuno, ma non per questo illegittimo

A Padova, lo scorso marzo, è stata costituita la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un’associazione privata che vuole risolvere controversie civili e commerciali «in conformità ai principi della Shari’a». Futuro Nazionale ha presentato un esposto in Procura e, con Lega e Fratelli d’Italia, ha agitato sui social lo spettro del Tribunale della Shari’a. La Procura ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né indagati. L’UCOII ha preso le distanze dall’associazione.

Il progetto, in un clima di islamofobia e identitarismi, può essere inopportuno, così come l’agitar di lenzuola di fronte a chi ha paura dei fantasmi. Ma sotto il profilo della legittimità, una Camera Arbitrale Islamica può essere a norma. Nel codice di procedura civile (art. 806) le parti possono affidare a un arbitro le controversie relative a contratti, crediti, proprietà, società, diritti ereditari già maturati. Sono invece esclusi i diritti indisponibili: rapporti di famiglia, stato della persona, filiazione, separazioni e divorzi. Con la riforma Cartabia del 2022, le parti possono indicare una legge straniera come applicabile al merito (art. 822). Il limite è l’ordine pubblico: il lodo contrario all’ordine pubblico si impugna per nullità (art. 829) e non può essere reso esecutivo. La formula secondo cui il lodo ha gli effetti di una sentenza richiama l’art. 824-bis c.p.c., che disciplina l’efficacia del lodo rituale con il controllo del tribunale.

L’ordinamento italiano già convive con organismi che applicano norme religiose. I tribunali ecclesiastici giudicano secondo il diritto canonico e le loro sentenze di nullità matrimoniale possono avere effetti civili, a condizioni precise, per effetto del Concordato. I Beth Din rabbinici operano secondo la Halakhah e intervengono in questioni religiose e, in alcuni casi, patrimoniali, senza una giurisdizione civile riconosciuta. Il primo caso è un regime concordatario, il secondo e il terzo sono arbitrato o conciliazione privata.

Nel diritto privato e nella disciplina dell’arbitrato, l’accordo volontario è il presupposto di validità dell’intero procedimento. Tuttavia, in un contesto di isolamento linguistico, economico o familiare, la “libera scelta” di sottoscrivere una clausola compromissoria o di accettare una mediazione comunitaria può essere inficiata da forme di coercizione morale o condizionamento sociale non sempre intercettabili dalla norma formale. Dimostrare la violenza morale o l’annullabilità del consenso ex art. 1434 c.c. in sede statale richiede risorse, consapevolezza e una rete di protezione che la vittima spesso non possiede al momento dell’accordo. Questo può portare a diffidare di un arbitrato islamico.

C’è però una cosa che sfugge: il senso di appartenenza. Una donna che subisce un’ingiustizia nella propria comunità può desiderare che sia quella stessa comunità a riconoscerla e ripararla. Non vuole necessariamente rompere con la propria famiglia, la propria religione o il proprio ambiente sociale. Lo Stato può offrirle protezione e tutela legale, ma non può sostituire il riconoscimento delle persone con cui la donna desidera continuare a vivere. Se ottenere giustizia significa perdere quei legami o essere esclusa dalla comunità, può accadere che rifiuti la tutela offerta. Questo non significa che i condizionamenti sociali siano irrilevanti, né che la comunità possa sottrarsi al rispetto dei diritti fondamentali. Significa che la libertà non coincide necessariamente con la rottura dei legami: può consistere anche nella possibilità di restare nella propria comunità senza dover rinunciare ai propri diritti.

Anche senza la costituzione di un arbitrato, le controversie familiari ed economico-patrimoniali vengono comunque affrontate all’interno delle comunità, talvolta attraverso figure di riferimento, anziani, mediazioni patriarcali e autorità informali. Queste pratiche possono svolgersi senza garanzie, senza documentazione e senza controllo giudiziario. Un’associazione formalizzata, che opera alla luce del sole, non elimina il rischio di coercizione, ma rende almeno possibile individuare responsabilità e verificare il rispetto delle regole dell’ordinamento.

La tensione tra la libertà femminile e le procedure del diritto non riguarda soltanto l’arbitrato religioso: vale per qualsiasi sede di giudizio, compresi i tribunali dello Stato. In Italia la maggior parte delle donne che subiscono violenza non denuncia; esiste la vittimizzazione secondaria, di cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso J.L. c. Italia (2021); nelle cause di separazione un marito violento può essere comunque ritenuto un buon padre; e la disparità economica rende diseguale l’accesso a un buon avvocato. Nel nostro codice nessuna regola attribuisce alla testimonianza di una donna un valore minore, ma il pregiudizio di un giudice può produrre lo stesso effetto senza che nessuna norma lo preveda. La vulnerabilità delle donne non è legata alla sede decisionale (religiosa o laica, privata o pubblica), ma alla disparità di potere negoziale e culturale.

Se il pregiudizio e le barriere d’accesso alla giustizia possono manifestarsi anche all’interno delle corti statali, il fattore determinante per la tutela dei diritti non è la negazione di strumenti stragiudiziali, quanto l’esistenza di presidi territoriali autonomi e laici (centri antiviolenza, mediazione culturale indipendente, gratuito patrocinio effettivo); e la capacità dello Stato di intercettare le coercizioni coperte, garantendo che chi si rivolge a qualsiasi forma di arbitrato o conciliazione lo faccia senza condizionamenti e con la piena consapevolezza dei propri diritti inderogabili.

La libertà di associazione (art. 18 della Costituzione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale) e l’autonomia contrattuale (art. 1322 del codice civile, nei limiti imposti dalla legge) valgono anche per le associazioni e i contratti che non piacciono, e non si sospendono perché l’etichetta è «islamica». Si può dare il giudizio politico più severo su un’associazione e sul suo programma senza chiederne la messa al bando: lo stesso principio protegge le associazioni che si combattono. Fuori dai limiti che la legge pone, la risposta è il controllo sui contenuti, non il divieto del contenitore.

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