La riforma costituzionale della giustizia sceglie di eleggere i CSM per sorteggio e non per votazione. Perché il sorteggio, a differenza della votazione, consentirebbe di eleggere magistrati liberi dall’influenza delle correnti. I magistrati così scelti sarebbero comunque persone qualificate, perché estratti a sorte da un corpo di funzionari tutti abilitati e preparati. I magistrati sorteggiati, liberi dall’influenza delle correnti, potrebbero finalmente decidere nomine e promozioni basate sul criterio del merito e non della fedeltà. Però, la motivazione del sorteggio e il suo scopo sembrano contraddirsi.
Per sostenere il sorteggio nella elezione del CSM, i promotori del SI alla riforma devono affermare che la magistratura sia un corpo di funzionari interscambiabili e di alto livello. Altrimenti affidarsi al caso sarebbe un azzardo molto rischioso. Tuttavia, per sostenere la necessità di una selezione basata sul merito e non sulla fedeltà, devono affermare l’esatto opposto. Ovvero che esistano profonde differenze tra magistrati “bravi” e “incompetenti” e che il sistema attuale, poiché condizionato dalle correnti, non sia in grado di distinguerli.
Se i magistrati sono tutti bravi, il sorteggio non è un problema. In tal caso neppure esiste come problema il criterio del merito nella selezione di nomine e promozioni. Invece, se i magistrati non sono tutti bravi, allora esiste il problema di selezionare i più meritevoli. Ma in tal caso l’elezione per sorteggio è un’avventura.
In realtà, il sorteggio per la composizione del CSM elimina solo il potenziale legame tra l’eletto e una corrente che lo sostiene. Ma il sorteggio di per sé non produce merito nella selezione di nomine e promozioni; al limite produce neutralità statistica. Una volta estratti a sorte i membri del CSM, questi dovranno comunque decidere chi promuovere a incarichi direttivi (Procure, Presidenze di Tribunale). Il rischio, paradossalmente, è che membri estratti a sorte e privi di esperienza ordinamentale finiscano per affidarsi ancora di più ai pareri burocratici degli uffici ministeriali, o, peggio, tornino a logiche di scambio informale non più mediate dalle correnti “ufficiali”, quindi persino meno decifrabili e più opache.
I sostenitori del SI sovrappongono in questo modo due momenti diversi. La selezione dei controllori (il CSM), che si vorrebbe fare a sorte. La valutazione dei controllati (i magistrati ordinari): Che si vorrebbe fare per merito. La falla logica sta nel credere che un organo scelto dal “caso” sia automaticamente più incline o più capace di valutare il “merito” rispetto a un organo scelto per elezione. Se il problema è la lottizzazione delle cariche, il sorteggio la interrompe, ma non garantisce affatto che i criteri di scelta diventino improvvisamente scientifici o legati all’efficienza.
Il sorteggio viene presentato come una “cura miracolosa” che, eliminando la politica interna (le correnti), sprigiona automaticamente il merito. È un’ipotesi suggestiva ma priva di riscontro empirico. Il merito richiede criteri di valutazione oggettivi, investimenti e trasparenza, non la rimozione del metodo elettivo. Se i magistrati sono tutti bravi il sorteggio è innocuo ma il merito è un falso problema; se non lo sono, il merito è un problema reale ma il sorteggio è la soluzione sbagliata.
Cosa è lo “strapotere della magistratura”? Una borsa voluminosa che di tanto in tanto compare nella retorica della destra e dei propagandisti del Si. Il suo contenuto è dato per scontato, senza mai essere mostrato. Per dimostrare lo “strapotere”, bisognerebbe provare che la magistratura agisca extra legem o per finalità politiche. Se invece agisce applicando leggi esistenti, allora il problema non è il “potere” dei giudici, ma la qualità delle leggi o la condotta del governo.
Potrebbe trattarsi della supplenza giudiziaria al vuoto politico. La magistratura interviene su temi etici (fine vita, adozioni), ambientali (caso Ilva) o economici (il salario minimo) su cui il Parlamento non decide. Il giudice, nell’emettere la sentenza, crea la norma dove manca, diventando un legislatore di fatto. Ma se il Parlamento abdica al suo ruolo di legislazione, il cittadino ricorre al giudice per chiedere la tutela dei suoi diritti. Chiamare questo”strapotere della magistratura” significa colpevolizzare il giudice per l’inefficienza del legislatore.
O forse potrebbe riguardare il potere selettivo nell’esercizio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In teoria, il PM deve perseguire ogni reato. In pratica, con milioni di fascicoli, il PM decide cosa indagare e quando. Se un PM decide di aprire un’indagine su un cantiere strategico o su un assessore a tre giorni dalle elezioni, ha un potere di interdizione politica notevole. Ma, amministratori e grandi opere non meritano la priorità nel controllo di legalità? Andrebbero messi in una zona franca, in un Paese dove si vota una volta all’anno? Dove la criminalità organizzata controlla un quarto del territorio nazionale ed è infiltrata tanto nella politica, quanto nell’economia? Non è preoccupante lo strapotere delle mafie? L’alternativa, ossia che la politica decida le priorità, creerebbe una diseguaglianza di fronte alla legge. Il cittadino comune verrebbe perseguito “per default”, mentre il potente verrebbe perseguito solo se “politicamente opportuno”.
Oppure potrebbe essere il “potere corporativo” dei giudici. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) si è trasformato in un parlamentino diviso in correnti, un centro di potere autoreferenziale, che decide nomine e carriere. Invece, chi dovrebbe deciderle? L’esistenza del CSM non è un “privilegio di casta”, ma un dispositivo costituzionale di protezione. Se le carriere dei magistrati fossero influenzate dal Governo (come accade in altri Paesi), un giudice che indaga su un ministro saprebbe di andare incontro a un blocco della carriera o a un trasferimento punitivo. Il fatto che la magistratura decida autonomamente sulle proprie carriere è l’unico modo per garantire che il giudice sia “soggetto soltanto alla legge” (Art. 101 Cost.) e non al desiderio di compiacere il potente di turno per ottenere una promozione.
Riguardo, le correnti, la magistratura italiana è frammentata. Le correnti (da quelle più conservatrici a quelle più progressiste) riflettono il pluralismo della società. Spesso sono in conflitto tra loro e questo mostra che la magistratura italiana non è un vero centro di potere unitario. Nel CSM non ci sono solo magistrati. Un terzo è eletto dal parlamento. Se c’è stata degenerazione correntizia, spartizione delle nomine, la politica vi ha partecipato. D’altra parte, il superamento delle correnti, in magistratura come in ogni ambito, comporta il rischio più grave del monolitismo: la corrente unica, quella del governo.
Ma, torniamo allo “strapotere della magistratura”. Perché non viene spiegato? Forse, perché bisognerebbe ammettere che gran parte del potere dei giudici deriva da leggi scritte male o non scritte affatto dalla politica. Il cosiddetto ‘strapotere’ è spesso l’unica difesa del cittadino contro gli abusi della pubblica amministrazione; l’ unica tutela delle minoranze, si pensi ai migranti, alle aree politiche del dissenso, dagli abusi del governo. Sul piano dei diritti sociali e civili, ci sono ad esempio i figli delle coppie omogenitoriali o i lavoratori sfruttati che si rivolgono al potere giudiziario, perché non trovano ascolto nel potere esecutivo e legislativo. D’altronde, il personale politico della pubblica amministrazione e di governo si è mostrato negli anni troppo permeabile alla corruzione e ha dimostrato di avere un senso troppo debole della legalità: in questo contesto, indebolire chi deve vigilare non significa ‘riequilibrare i poteri’, ma spalancare le porte all’impunità.
Un punto che spesso i sostenitori dello “strapotere” usano è che i magistrati “non pagano mai per i loro errori”. Si accusa la magistratura di irresponsabilità, ma si tace sul fatto che essa è l’unico potere che deve motivare ogni singola decisione per iscritto, esponendola a tre gradi di giudizio. Al contrario, il potere politico rivendica una ‘insindacabilità’ basata sul consenso elettorale che somiglia molto di più a un assegno in bianco. Per i magistrati, esistono già sanzioni disciplinari e forme di responsabilità civile, ma la politica punta a una responsabilità di tipo ‘politico’, che è l’esatto opposto dell’indipendenza: un giudice che risponde del merito delle sue decisioni a un organo esterno non è più un giudice libero, ma un funzionario timoroso.
Se si definisce “strapotere” il controllo di legalità, si prepara il terreno culturale per dire che la legalità è un intralcio alla volontà popolare (rappresentata dal governo). È lo slittamento dalla Rule of Law (il governo della legge) alla Rule by Law (il governo tramite la legge, usata come strumento del potere). La democrazia non è il governo della maggioranza assoluta, ma il governo della maggioranza dentro i limiti della Costituzione. Senza il controllo di legalità, la democrazia degenera in autocrazia elettiva.
La separazione delle carriere in magistratura implica il rischio che il pubblico ministero finisca sotto il controllo dell’esecutivo. I sostenitori della riforma dicono che questa paura è infondata, perché nella riforma il controllo dell’esecutivo sul PM non c’è scritto. Eppure, la riforma parte dal presupposto che, con le carriere unificate, il giudice subisca una sudditanza psicologica nei confronti del PM. Ma, nelle leggi costituzionali e ordinarie vigenti, questa sudditanza non è scritta da nessuna parte. Quindi, si può temere una situazione anche se non è formalizzata per iscritto in una norma. Allora, vediamo come può succedere, con la separazione delle carriere, che il PM sia sottomesso all’esecutivo.
Oggi il PM è parte dello stesso “ordine” del giudice. Questa appartenenza comune funziona da scudo: il PM gode della stessa indipendenza costituzionale del giudice. Una volta creato un corpo separato di “avvocati dell’accusa”, quel corpo diventa un’isola istituzionale. Nella storia del diritto comparato, un corpo di funzionari che esercita il potere punitivo dello Stato senza essere parte dell’ordine giudiziario tende a gravitare intorno al Ministero della Giustizia.
Anche se la riforma prevede un CSM dedicato ai PM, l’esecutivo detiene il potere di spesa. Se il pubblico ministero non è più “protetto” dall’ombrello unitario della Magistratura, il Governo può influenzarne l’azione attraverso la distribuzione dei fondi, la logistica o l’organizzazione degli uffici. Chi decide quali procure potenziare e quali lasciare senza personale? In un sistema separato, la voce del Ministro della Giustizia su questi temi diventerebbe molto più pesante.
Un PM in un corpo separato, senza il prestigio e l’autonomia simbolica della magistratura giudicante unificata, è più esposto a campagne mediatiche (“PM politicizzato”). Ha minor protezione dello status di “magistrato” tout court, è più vulnerabile a delegittimazioni pubbliche orchestrate.
Se il PM non risponde più alla cultura della “giurisdizione” (condivisa con i giudici), a chi risponde delle sue scelte? In democrazia, un potere senza controllo è inammissibile. Se il PM non è “controllato” dalla cultura del giudice, si finirà per invocare un controllo democratico (ovvero politico). Il passaggio logico sarebbe: “Visto che il PM decide della libertà delle persone ma non è un giudice, deve rispondere delle sue linee guida al Parlamento (e quindi alla maggioranza di governo)”.
In Italia, l’Articolo 112 della Costituzione stabilisce che il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Con le carriere separate, la pressione per passare a un sistema di discrezionalità dell’azione penale (come negli USA o in Francia) aumenterebbe. Se il PM può scegliere cosa perseguire e cosa no, chi stabilisce le priorità? Inevitabilmente il governo, attraverso l’indicazione dei reati “prioritari” da colpire.
In Francia il pubblico ministero è formalmente parte della magistratura, ma gerarchicamente subordinato al ministro della Giustizia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte rilevato che il PM francese non è un’autorità giudiziaria indipendente dall’esecutivo ai fini della tutela delle libertà. Non è necessario copiare quel modello per avvicinarsi ad esso. Basta avviare una traiettoria che separi culturalmente e istituzionalmente il PM dal giudice e lo renda un “organo dell’accusa” distinto dall’ordine giudiziario.
Se è legittimo temere una “sudditanza psicologica” del giudice verso il PM anche se non è scritta da nessuna parte, è altrettanto legittimo temere che la separazione delle carriere possa rendere il PM più permeabile all’influenza dell’esecutivo, anche se la riforma non lo dichiara. Le costituzioni non sono solo testi. Sono equilibri dinamici. E modificare un equilibrio può produrre effetti che non sono scritti, ma sono prevedibili. Il rischio non è necessariamente un “colpo di stato” normativo, ma un lento scivolamento burocratico: un PM solo, separato dal giudice, è un PM più debole e, di conseguenza, più influenzabile da chi detiene il potere politico ed economico.
Dal punto di vista del SI, la separazione delle carriere in magistratura darebbe luogo a un processo più equilibrato. Di fronte all’avvocato della difesa non ci sarebbero più un giudice e un pubblico ministero appartenenti allo stesso ordine giudiziario, quindi potenzialmente alleati. Ma un pubblico ministero trasformato nell’avvocato dell’accusa e un giudice finalmente terzo. Separati, oltreché nelle funzioni, anche nelle carriere.
Partendo da questo punto di vista, dunque dal presunto difetto di equilibrio dell’attuale processo, ho osservato che la separazione delle carriere avrebbe, però, una conseguenza problematica: la divisione e quindi l’indebolimento del potere giudiziario di fronte al potere politico. Se da un lato vorrebbe determinare un maggiore equilibrio nel processo, dall’altro potrebbe determinare uno squilibrio nel rapporto tra i poteri dello stato. Tra i due rischi il più grave è il secondo. Perciò, nel post precedente ho titolato: Meglio una magistratura imperfetta, ma autonoma e indipendente.
Tuttavia, il punto di vista del SI è discutibile. Non è detto che la sua idea di un maggior equilibrio nel processo darebbe luogo a un processo più giusto. Perché in un tale equilibrio, l’avvocato della difesa manterrebbe il suo ruolo: quello di cercare e far valere tutte le prove che possono scagionare l’imputato o attenuare il giudizio su di lui. Invece, cambierebbe il ruolo del pubblico ministero. Diventerebbe opposto e speculare a quello dell’avvocato della difesa. Ossia l’avvocato dell’accusa, intento a cercare e far valere tutte le prove che possono far condannare l’imputato o infliggergli la condanna più severa. Terzo e imparziale sarebbe il giudice, che dovrebbe valutare tra le versioni delle due parti.
Quello che ne deriva è il classico processo all’americana. Dove la formalità dell’equilibrio processuale viene alterata dalla capacità dell’imputato di procurarsi e pagarsi il miglior avvocato.
Il processo secondo il modello italiano è davvero peggio del modello americano? No. Il nostro pubblico ministero, pur rappresentando l’accusa, non è l’avvocato dell’accusa. È il magistrato requirente, responsabile delle indagini preliminari, con dovere d’imparzialità al pari del giudice. Il PM deve trovare tutti gli elementi utili all’indagine, comprese le prove a favore dell’indagato. Fino al punto di poterne proporre egli stesso il proscioglimento.
Avere un pubblico ministero “giudice”, con la cultura giurisdizionale del giudice, che cerca la verità, vuol dire non avere un pubblico ministero “poliziotto” con una cultura repressiva, che cerca solo la vittoria. Se questo determina uno squilibrio, è a favore della difesa e non dell’accusa. È un elemento in più di garantismo.
Infatti, è il governo delle destre, quello che introduce sempre nuovi reati e inasprisce le pene, ad accusare la magistratura italiana di mettergli i bastoni tra le ruote. È questo governo a proporre la separazione delle carriere, a chiedere di votare SI. Per mettere più facilmente in carcere immigrati “criminali” e manifestanti “violenti”.
In definitiva, la possibile vittoria del NO al referendum salvaguarderebbe sia il miglior equilibrio nella divisione dei poteri, sia il miglior equilibrio nel processo.
Nelle campagne dei referendum costituzionali ricorre una polemica. Il Sì e il No si accusano specularmente di votare sul governo e non sul merito della riforma. L’accusa ha un fondo di verità, perché il giudizio sul governo è più semplice e immediato della valutazione di una riforma, che richiede analisi e competenza tecnica. Tuttavia, il fondo pretestuoso è più spesso, perché la riforma e il riformatore, in un dato contesto, sono parte dello stesso pacchetto. La separazione delle carriere in magistratura non è la stessa cosa se decisa da un ipotetico governo di sinistra guidato da Cesare Salvi o, come avviene, da un governo di destra guidato da Giorgia Meloni. E conta anche lo stato del Paese in cui deve realizzarsi la riforma.
Il governo in carica, che vuole riformare la giustizia, è un governo in costante conflitto con la magistratura. Un governo che mette i giudici alla berlina di fronte all’opinione pubblica con l’accusa di sabotare le politiche migratorie e della sicurezza “volute dagli italiani”. La presidente del consiglio detta ai magistrati i capi di imputazione e si indigna per le scarcerazioni. I giornali fiancheggiatori del governo praticano una campagna sistematica di delegittimazione e denigrazione della magistratura. Se la destra mette le mani nelle leggi costituzionali e ordinarie che regolano l’ordine giudiziario, lo fa per sottomettere i giudici. Nel voto referendario, questo dato non può essere ignorato.
Io sono comunque contrario alla separazione delle carriere. Perché, se anche il governo delle destre fosse bene intenzionato (e non lo è), i governi passano e prima o poi, il governo che vuole prevaricare la magistratura arriva. È fisiologico quando personalità di governo, amministratori regionali e locali finiscono sotto inchiesta. Cosa che avviene spesso, non perché la magistratura sia politicizzata, ma perché la corruzione politica e la criminalità organizzata sono fenomeni endemici nel nostro Paese. Riforma, governo e contesto nazionale, fanno parte tutti insieme del merito su cui si vota. Perché il risultato pratico è dato dalla combinazione di questi tre elementi e non solo da un testo scritto su carta bianca.
Forse in astratto, un giudice separato dal pubblico ministero potrebbe migliorare l’imparzialità del processo e la terzietà del giudizio. Ma prima della separazione dei poteri in una istituzione, viene la separazione dei poteri tra le istituzioni. Il primo requisito della imparzialità dei processi e della terzietà di giudizio è l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Separarne le carriere significa indebolirla di fronte al potere politico, quindi indebolire la separazione dei poteri. Meglio una magistratura imperfetta, ma autonoma e indipendente.
Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha litigato con il suo partito, la Lega di Matteo Salvini, intorno alla stretta sulle pensioni. Giorgetti voleva ridurre i canali di uscita anticipata. Via quota 103 e opzione donna dal 2026. Allungare l’attesa tra maturazione dei requisiti e incasso dell’assegno. Penalizzare il riscatto degli anni di laurea per anticipare la pensione.
Quasi una crisi di governo
Il Ministro, custode dei conti pubblici, ha difeso il rigore finanziario per rispettare i parametri europei di rientro dal deficit entro il 2027, considerando le misure di anticipo pensionistico troppo costose, in combinazione con l’aumento delle spese militari.
I vertici leghisti hanno accusato il “loro” ministro di aver ceduto troppo alla linea tecnocratica e hanno temuto che una stretta così netta sulle pensioni potesse alienare l’elettorato storico del Carroccio, da sempre paladino dell’abolizione della Legge Fornero.
Si è arrivati a un punto di rottura tale che la Lega ha minacciato di non votare il provvedimento in Commissione Bilancio, uno strappo senza precedenti tra un partito e un proprio ministro di peso.
Il rinvio della stretta sulle pensioni
Il ritiro di una parte delle norme contestate ha evitato la crisi di governo. La stretta è stata congelata e rinviata. Confermata l’Ape sociale, uno dei pochi canali di uscita flessibile, ma sono abolite, quota 103, l’opzione donna e il cumulo tra previdenza privata e previdenza pubblica per anticipare la pensione.. Giorgetti è rimasto al suo posto. Ma il governo ha dovuto trovare coperture alternative: rimodulazioni del PNRR e nuove norme sull’iperammortamento.
Salvini ha vinto parzialmente su Giorgetti. La Lega ha salvaguardato la bandiera sulle pensioni al costo di una manovra più fragile sulla tenuta dei conti pubblici a lungo termine. Tuttavia, in prospettiva il compromesso ha sacrificato il lavoro più duro con il taglio di 40 milioni di euro annui dal 2033 al fondo per le pensioni usuranti e il lavoro precoce, restringendo le finestre di uscita a chi ha versato almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni.
Due timer per una bomba a orologeria
Giorgetti voleva disinnescare una bomba a orologeria che ha due timer diversi. Il conflitto tra spese militari e spesa sociale. L’inverno demografico e la sostenibilità dell’INPS.
La spesa militare per il 2025 sarà di 32 miliardi di euro. Più 0,15% di PIL nel 2026, fino allo 0,50% nel 2028. Poiché, il Patto di stabilità europeo vieta nuovo debito, ogni euro destinato alla Difesa è un euro sottratto a sanità e pensioni.
L’inverno demografico è il problema strutturale più grave. I contributi di chi lavora pagano le pensioni di chi è a riposo. Entro il 2030 la spesa pensionistica salirà al 17% del PIL. Se il numero di lavoratori diminuisce (perché nascono meno giovani) e quello dei pensionati aumenta (perché si vive più a lungo), il sistema crolla a meno che si vada in pensione più tardi (alzando l’età pensionabile); le pensioni siano più basse (ricalcolo contributivo); aumenti la produttività e tornino ad aumentare le nascite, ma sono processi lenti, comunque non alle viste in prospettiva.
Rinviare è opportuno, perché le pensioni non sono solo pura ragioneria, riguardano le persone in carne e ossa: non si possono trattenere in fabbrica e in miniera ancora più a lungo gli ultrasessantenni. Ma rinviare moltiplica la pressione.
Spostare la stretta sulle pensioni all’ultimo anno utile (il 2026-27) significa che il governo dovrà scrivere la manovra più difficile proprio mentre i partiti saranno impegnati a tappezzare le città di manifesti elettorali.
Tre pilastri per una riforma
Tre pilastri potrebbero stabilizzare il sistema. Ma ciascuno di essi si scontra con l’identità politica della destra al potere.
Spese Militari vs Previdenza. Il governo ha scelto di dare priorità agli impegni internazionali (NATO). Per un governo che fa del “sovranismo” e della “difesa dei confini” una bandiera, aumentare la spesa militare è una scelta identitaria, pure corrispondente al desiderio dell’amministrazione Trump. Tuttavia, questo sottrae miliardi (si parla di un aumento di circa 2-3 miliardi l’anno per arrivare al target del 2%) che avrebbero potuto finanziare la flessibilità in uscita o aumentare le pensioni minime.
Immigrazione come risorsa contributiva. Questo è il “tabù” per eccellenza. Il Governatore della Banca d’Italia e il Presidente dell’INPS lo dicono chiaro: senza un aumento della forza lavoro straniera, il sistema a ripartizione (dove chi lavora paga per chi è in pensione) crollerà. Nonostante il governo abbia approvato un “Decreto Flussi” che prevede circa 450.000 ingressi legali nel triennio 2023-2025 (e che continuerà nel 2026), i flussi in entrata sono insufficienti e la narrazione politica resta ostile. La Lega non può ammettere che il sistema pensionistico italiano “si regge sugli immigrati” senza perdere il consenso della sua base elettorale più xenofoba.
Spostamento sulla fiscalità generale. Separare la previdenza (pagata con i contributi e legata al lavoro) dall’assistenza (pagata dalle tasse di tutti, per chi è in difficoltà). Se l’assistenza (invalidità, integrazioni al minimo, assegni sociali) uscisse dal bilancio INPS e finisse nel bilancio dello Stato, i conti della previdenza sarebbero molto più sani e “sostenibili”. Spostare tutto sulla fiscalità generale significa che per pagare le pensioni bisognerebbe recuperare l’evasione fiscale altissima e praticare una forma di tassazione progressiva, come prevede la Costituzione, per far contribuire ciascuno in forza delle sue disponibilità.
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino è preoccupante per diversi motivi.
Lo sgombero immediato
L’intervento è iniziato all’alba con perquisizioni nello stabile di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996, e in alcune abitazioni di militanti. Durante le perquisizioni, al terzo piano dell’edificio sono state trovate sei persone. Questo elemento è stato ritenuto una violazione del patto di collaborazione stipulato tra il Comune di Torino e gli attivisti nel gennaio 2024, rinnovato nel marzo 2025. Patto che prevedeva l’utilizzo del solo piano terra per motivi di sicurezza e l’avvio di un percorso di legalizzazione dello spazio. Il sindaco Stefano Lo Russo ha quindi dichiarato cessato l’accordo per il mancato rispetto delle condizioni. Subito dopo, lo stabile è stato sgomberato, gli ingressi murati, i collegamenti idrici interrotti e l’area presidiata da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, con rinforzi provenienti anche da altre regioni.
La sequenza è lineare: perquisizione, accertamento della violazione, cessazione dell’accordo, sgombero. Ma l’immediatezza rende l’operazione anomala. In un ordinario percorso di legalizzazione, una violazione delle condizioni comporta una contestazione formale, la concessione di un termine per rimediare, eventualmente la sospensione o la decadenza dell’accordo, e solo in ultima istanza lo sgombero. Qui, invece, tutti i passaggi sono stati compressi in poche ore. Questo suggerisce che lo sgombero non sia stato una conseguenza contingente dell’esito della perquisizione, ma l’obiettivo voluto dell’operazione.
Le modalità sproporzionate
È interessante notare la posizione del Sindaco Lo Russo. Dichiarando cessato il patto “istantaneamente”, il Comune ha rinunciato alla sua funzione di mediatore politico, appiattendosi sulla linea d’ordine pubblico dettata dal Ministero dell’Interno. In un percorso di legalizzazione, la violazione di una clausola (dormire al piano superiore) solitamente apre una fase di contestazione, non la distruzione del patto stesso.
Le modalità dell’intervento sono state sproporzionate. L’azione è avvenuta di prima mattina, con centinaia di agenti, blindati, scuole chiuse, strade bloccate, limitazioni alla viabilità e misure preventive nell’area circostante. Un dispositivo di questo tipo richiede giorni di pianificazione e non può essere organizzato in risposta estemporanea alla scoperta di sei persone che dormivano in uno stabile. La sproporzione tra il fatto contestato e il dispiegamento messo in campo è evidente e rafforza l’impressione di un’operazione predeterminata.
L’uso dello strumento di polizia
Le autorità collegano lo sgombero alle indagini sugli assalti avvenuti durante alcune manifestazioni pro-Palestina, tra cui l’attacco alla redazione de La Stampa del 28 novembre, e quelli alle OGR e alla sede di Leonardo. Tuttavia, questo nesso resta giuridicamente fragile. Gli atti vandalici e le condotte violente sono imputabili a individui specifici, che rispondono penalmente a titolo personale. Il principio di responsabilità penale individuale, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, impone che siano le singole persone a essere indagate, processate ed eventualmente condannate per i reati commessi.
Lo sgombero di uno spazio collettivo presuppone invece una responsabilità di tipo associativo, che può essere accertata solo attraverso un procedimento giudiziario, non anticipata con un provvedimento amministrativo. Anche qualora si ipotizzasse un reato associativo — ipotesi che allo stato non risulta formalmente contestata — questo dovrebbe essere dimostrato in sede processuale. Qui, al contrario, la sanzione collettiva precede l’accertamento, invertendo la sequenza delle garanzie.
In questo senso, l’uso dello strumento amministrativo e di polizia diventa il surrogato di una sanzione penale, aggirando i tempi e le garanzie del processo. Non è un dettaglio secondario: è un precedente che riguarda non solo Askatasuna, ma qualsiasi spazio collettivo in trattativa con le istituzioni. Il che scoraggia i percorsi di regolarizzazione. Che incentivo c’è a negoziare se la prima violazione formale porta allo sgombero immediato?
Il messaggio politico
Lo sgombero assume inoltre una forte valenza politico-simbolica. Il tempismo, il carattere spettacolare dell’operazione e la comunicazione immediata del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi — “dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese” — danno l’idea del messaggio politico: il governo di destra che “finalmente” sgombera uno storico centro sociale della sinistra antagonista, peraltro nel pieno di un ciclo di mobilitazioni pro-Palestina.
Esistevano alternative allo sgombero: una sanzione intermedia, un avviso formale, la sospensione o rinegoziazione dell’accordo, l’attesa dell’esito delle indagini giudiziarie, o l’assegnazione di uno spazio alternativo. L’esistenza di queste opzioni è rilevante per valutare la proporzionalità dell’intervento. Il patto del gennaio 2024 prevedeva un percorso di regolarizzazione che poteva essere sospeso senza ricorrere immediatamente allo sgombero definitivo.
Il casus belli
Resta il dato oggettivo: la presenza delle sei persone costituiva una violazione degli accordi e ha fornito la base formale per l’azione. Ma questa legittimità formale funziona come un pretesto. Se fosse una guerra, sarebbe il casus belli. A rendere evidente la selettività dell’intervento è il confronto con altri casi. A Roma, lo stabile di via Napoleone III occupato da CasaPound è tale dal 2003, senza alcun accordo con il Comune, con sentenze definitive che ne attestano l’illegittimità e ne dispongono lo sgombero. Eppure, dopo oltre vent’anni, l’edificio è ancora occupato, con insegne esterne, attività pubbliche e una presenza politica riconoscibile, senza blitz all’alba né dispiegamenti straordinari di forze.
Il contrasto è netto: Askatasuna, in percorso di regolarizzazione dal 2024, viene sgomberato immediatamente alla prima violazione; CasaPound, con un’occupazione illegale pluridecennale e senza alcun processo di legalizzazione, resta indisturbata. La legge viene applicata in modo diseguale a seconda dell’orientamento politico degli spazi occupati.
La legalità selettiva
La tolleranza o l’intolleranza verso le occupazioni non dipende quindi dalla legalità formale, ma dall’allineamento politico. Gli spazi della destra antagonista vengono sostanzialmente lasciati in pace; quelli della sinistra antagonista sono sgomberati alla prima occasione utile, con grande dispiegamento di forze e massima risonanza mediatica.
Lo sgombero dell’Askatasuna non è solo la chiusura di un centro sociale, ma l’interruzione di servizi (anche informali) che quella struttura forniva (doposcuola, sportello per la casa, palestra popolare).Mentre lo Stato e il Comune rivendicano il ripristino dell’ordine, resta il vuoto sociale che queste istituzioni spesso non sono in grado di colmare, creando una contraddizione tra “legalità formale” e “bisogno sostanziale”.
La frase all’origine dell’arresto di Mohamed Shahin — quella secondo cui il 7 ottobre sarebbe stato un atto di resistenza palestinese all’occupazione israeliana — è resa intollerabile, non solo per ciò che dice, ma soprattutto perché a dirla è stato un imam musulmano.
Negli ultimi due anni, intellettuali, giornalisti e accademici occidentali hanno inquadrato il 7 ottobre nel contesto dell’occupazione israeliana. Alcuni hanno persino utilizzato il termine “resistenza”. Nell’ottobre 2023, oltre cento professori della Columbia University hanno firmato una lettera a difesa di studenti che avevano definito l’attacco una “risposta militare” a “decenni di violenza statale da parte di una potenza occupante”. John Mearsheimer ha parlato di un evento “non sorprendente” nel quadro dell’apartheid e dell’occupazione. In Francia e in altri paesi europei, commentatori e accademici hanno distinto — richiamando il diritto internazionale — tra resistenza armata contro un’occupazione e atti terroristici. Appelli firmati da migliaia di accademici a livello globale hanno collocato il 7 ottobre dentro una storia di “75 anni di occupazione”.
Lo storico israeliano Ilan Pappé ha interpretato l’attacco di Hamas come parte di una lotta di liberazione palestinese, inserita in oltre un secolo di colonizzazione sionista. Judith Butler, filosofa americana, ha definito esplicitamente il 7 ottobre un “atto di resistenza armata”. In un intervento pubblico in Francia, nel marzo 2024, ha sostenuto che è “più onesto e storicamente corretto” interpretarlo in questo modo — una posizione ancora più netta di quella di Shahin.
Tutte queste posizioni hanno alimentato polemiche, indignazione, critiche feroci. Ma nessuno è stato arrestato, schedato, indagato o espulso. Nessuna conseguenza legale o amministrativa. Quando le stesse idee sono espresse da un imam musulmano, diventano improvvisamente fondamentalismo religioso, incitamento al terrorismo, minaccia alla sicurezza nazionale. Se immaginassimo una simmetria inversa — posizioni filoisraeliane tollerate quando sostenute da non ebrei, ma criminalizzate quando espresse da ebrei — non avremmo difficoltà a riconoscere l’antisemitismo. Gli ebrei, come chiunque altro, devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni politiche. Lo stesso principio dovrebbe valere per i musulmani.
Shahin, peraltro, incarna esattamente ciò che si chiede ai musulmani “moderati”: integrazione, dialogo interreligioso, adesione ai valori costituzionali. Ha tradotto la Costituzione italiana in arabo, ha collaborato con le istituzioni, ha persino insegnato la lingua araba nella scuola dell’esercito. Tutto questo viene annullato nel momento in cui esprime un’opinione politica scomoda. Il messaggio implicito è chiaro: non basta l’integrazione sociale e culturale, occorre l’integrazione politica. Non basta condividere le regole democratiche; occorre allinearsi alle posizioni del governo su Israele e Palestina. Quando un imam perfettamente integrato come Shahin viene arrestato ed espulso per parole che altri pronunciano liberamente, il messaggio arriva chiaro a tutta la comunità musulmana: su certi temi, il vostro dissenso non è tollerato.
Il decreto Piantedosi non punisce solo un’opinione. Punisce un’opinione pronunciata da un imam musulmano, applicando una griglia interpretativa securitaria che converte il dissenso politico in minaccia terroristica. Le accuse contenute nel provvedimento si fondano sull’identità dell’accusato: “percorso di radicalizzazione religiosa”, “ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita”, “ruolo in ambienti dell’islam radicale”. Ogni elemento viene ricondotto alla religione di Shahin.
Non si tratta di un’anomalia solo italiana. In Francia, Germania e Regno Unito, le manifestazioni pro-Palestina vengono represse in modo selettivo, i partecipanti musulmani schedati, le organizzazioni islamiche sottoposte a controlli speciali. La medesima opinione politica è trattata come dissenso legittimo o come minaccia terroristica a seconda dell’identità religiosa di chi la esprime. È un’islamofobia che non si manifesta più solo come pregiudizio, ma come norma di sistema, incorporata nelle pratiche di polizia e nelle procedure amministrative. Un’islamofobia istituzionale.
Mohamed Shahin può essere espulso verso tortura e morte per aver detto ciò che Judith Butler dice liberamente. Quando uno Stato applica la legge in modo diverso a seconda della religione di chi parla, non stiamo parlando di sicurezza. Stiamo parlando di discriminazione.
La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Caltanissetta.
Chi è Mohamed Shahin
Mohamed Shahin guida da oltre un decennio la moschea torinese di via Saluzzo, la moschea Omar Ibn al-Khattab nel quartiere multiculturale di San Salvario. È in Italia da oltre vent’anni, lavoratore incensurato, e ha moglie e due figli di 9 e 12 anni nati in Italia.
Shahin è una figura centrale nel dialogo interreligioso di San Salvario, un quartiere dove convivono a pochi metri moschea, tempio valdese, chiesa cattolica e sinagoga. Da anni è promotore e presente in molteplici iniziative per la pace e per la rigenerazione del quartiere, tanto che il 16 ottobre 2025 i responsabili dei quattro luoghi di culto avevano firmato un documento comune per ribadire il reciproco impegno.
La comunità valdese ha sottolineato come la moschea di via Saluzzo sia sempre stata aperta e collaborativa, ospitando iniziative che hanno coinvolto tutte le comunità laiche e religiose. Shahin aveva anche organizzato incontri nella moschea insieme all’ANPI e al senatore PD Andrea Giorgis per diffondere la cultura costituzionale.
Shahin è un oppositore del regime di al-Sisi in Egitto. Era presente a piazza Rabaa nel 2013, dove il regime golpista di Al-Sisi ha massacrato centinaia di manifestanti, e da quella data non è più tornato in Egitto perché sa che verrebbe subito arrestato. Ha richiesto protezione internazionale proprio per questo motivo.
Le dichiarazioni contestate
Durante una manifestazione pro-Palestina del 9 ottobre 2025 a Torino, Shahin ha pronunciato una frase sul 7 ottobre 2023: “Personalmente sono d’accordo, non è stata una violazione e nemmeno una violenza“. In altri interventi pubblici aveva aggiunto che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre furono un atto di resistenza dovuto ad anni di occupazione e decine di guerre, e che erano stati un tentativo dei palestinesi di svegliare il mondo perché prestasse attenzione alla loro causa. Il giorno dopo aveva contestualizzato quelle parole nel quadro dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi in corso da decenni. Dichiarazioni che aveva poi rettificato e che avevano portato a un comunicato congiunto con altre comunità religiose.
La deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, l’11 ottobre ha chiesto al ministero dell’Interno di valutare i requisiti per la sua espulsione. Nel giro di un mese e mezzo è arrivato il decreto di espulsione firmato personalmente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Le accuse nel decreto
Il decreto definisce Shahin come avente “un percorso di radicalizzazione religiosa”, “una ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita” e un ruolo “in ambienti dell’islam radicale”. Gli vengono contestati: le dichiarazioni sul 7 ottobre; una partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione pro-Palestina; incontri con due persone nel 2012 e 2018 (prima che queste si radicalizzassero).
Shahin è completamente incensurato. L’unica denuncia a suo carico (per il blocco stradale) è stata immediatamente archiviata dalla Procura di Torino. Ha vissuto in Italia per 21 anni, ha moglie e due figli nati qui, ha insegnato l’arabo nella scuola dell’esercito italiano, ed è stato protagonista del dialogo interreligioso.
Mohamed Shahin rischia l’espulsione verso un Paese dove potrebbe essere torturato o ucciso (essendo oppositore di al-Sisi e reduce dal massacro di Rabaa) per aver espresso un’opinione politica controversa durante una manifestazione, opinione poi rettificata e contestualizzata, senza aver mai commesso alcun reato.
Una opinione politica diffusa, non un’anomalia
La posizione espressa da Shahin – vedere il 7 ottobre come atto di resistenza all’occupazione piuttosto che come terrorismo – è effettivamente una delle letture politiche del conflitto, condivisa da molti nel movimento di solidarietà con la Palestina, inclusi intellettuali, attivisti per i diritti umani, e anche voci critiche israeliane.
Numerosi osservatori hanno inquadrato quegli eventi nel contesto di decenni di occupazione militare; il blocco di Gaza (definito da molte organizzazioni internazionali come una forma di punizione collettiva); l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania; la detenzione amministrativa di migliaia di palestinesi; la negazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese.
Questa lettura può essere discussa, criticata, contestata – ma è una posizione politica legittima nel dibattito pubblico, non un’istigazione alla violenza o un reato. Come d’altra parte è una posizione politica legittima la giustificazione della reazione israeliana al 7 ottobre, che ha comportato l’uccisione di decine di migliaia di civili e la devastazione di Gaza. Se qualcuno la sostiene, non rischia di essere perseguito.
Il precedente inquietante
Quello che colpisce nella vicenda Shahin è la sproporzione della risposta governativa: un’opinione politica espressa in una manifestazione; nessun reato commesso (l’unica denuncia archiviata); un percorso ventennale di integrazione e dialogo; risultato: espulsione verso un Paese dove rischia tortura e morte.
Questo crea un precedente inquietante: se esprimere solidarietà con la causa palestinese nei termini usati da Shahin è sufficiente per l’espulsione, quale spazio rimane per il dissenso politico su questioni internazionali controverse?
La domanda centrale è: l’Italia deve espellere verso regimi oppressivi persone che esprimono opinioni politiche scomode ma non illegali? Soprattutto quando queste persone rischiano concretamente la vita nel Paese di destinazione?
Le motivazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso degli avvocati di Shahin disponendo la cessazione immediata del trattenimento nel CPR. Le motivazioni principali sono:
L’assenza di pericolosità concreta e attuale; i giudici hanno escluso “la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità” per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico.
Il profilo biografico e sociale: la Corte ha sottolineato che Shahin è da 20 anni in Italia, dove sono nati e cresciuti i suoi due figli di 9 e 12 anni, ed è “completamente incensurato”.
I nuovi elementi probatori: tra i documenti presentati dalla difesa c’era l’archiviazione immediata, da parte della procura di Torino, di una denuncia per le frasi che Shahin aveva pronunciato lo scorso ottobre durante una manifestazione pro-Pal.
L’impegno per i valori costituzionali: secondo quanto riportato dai difensori, la Corte ha rilevato che la difesa ha dimostrato “un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”.
In sostanza, la Corte d’Appello ha smontato completamente le accuse contenute nel decreto di espulsione di Piantedosi, che dipingeva Shahin come portatore di “ideologia fondamentalista e antisemita”; figura di “rilievo in ambienti dell’islam radicale”; minaccia “concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato”
La Corte ha valutato che nessuna di queste accuse è suffragata da elementi concreti che giustifichino la privazione della libertà personale.
La situazione legale: complessa e precaria
La posizione di Shahin, seppur libero, resta estremamente complicata: gli è stato revocato il permesso di soggiorno, decisione su cui pende un ricorso al TAR di Torino, mentre la sua richiesta di asilo è attualmente pendente al tribunale di Caltanissetta.
In concreto, Shahin è stato liberato “come richiedente asilo” e gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio dalla Questura di Caltanissetta.
La difesa di Shahin ha presentato tre ricorsi paralleli: ricorso al TAR di Torino contro la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo; ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di espulsione firmato da Piantedosi; richiesta di asilo politico pendente al tribunale di Caltanissetta.
Le prospettive per l’asilo politico
La richiesta di asilo ha una base solida: Shahin è un oppositore dichiarato del regime di al-Sisi; era presente a piazza Rabaa durante il massacro del 2013; non può tornare in Egitto perché rischierebbe arresto, torture e probabilmente la morte; l’Egitto è un regime autoritario noto per reprimere il dissenso con metodi violenti, anche se il governo italiano lo inserisce nella lista dei cosiddetti “Paesi sicuri”.
Tuttavia, c’è un precedente preoccupante: il 27 novembre il trattenimento era stato convalidato e la richiesta di asilo respinta dalla commissione territoriale di Siracusa, secondo la quale Shahin non corre nessun pericolo a tornare in Egitto. Questa decisione è stata però ribaltata dalla Corte d’Appello.
Il rischio di espulsione rimane: il decreto di espulsione del ministro Piantedosi è ancora valido; la revoca del permesso di soggiorno è confermata (in attesa del TAR); se i ricorsi venissero respinti, l’espulsione potrebbe essere eseguita.
In questo momento Shahin si trova in una situazione paradossale. È libero grazie alla decisione della Corte d’Appello che ha escluso la sua pericolosità. Ma è formalmente ancora destinato all’espulsione secondo il decreto Piantedosi. Ha un permesso provvisorio come richiedente asilo, ma la sua prima richiesta è già stata respinta
Le sue prospettive dipendono dall’esito dei ricorsi al TAR e dalla valutazione finale sulla richiesta di asilo. La Corte d’Appello ha riconosciuto la sua integrazione e l’assenza di pericolosità, ma questo non annulla automaticamente il decreto di espulsione ministeriale.
Liberato Shahin, l’imam di Torino. La decisione dei giudici. di Caterina Stamin La Stampa 15 dicembre 2025
Sull’arresto dell’imam di Torino di Sergio Velluto Un articolo del presidente del Concistoro della locale Chiesa valdese chiesavaldese.org, 3 dicembre 2025
Shanin per il tribunale è un nemico pubblico. Ma San Salvario sta con lui di Sara Tanveer, Mario Di Vito Il manifesto, 29 novembre 2025
L’arresto dell’imam di Torino Mohamed Shahin diventa caso nazionale: la rete cristiano-islamica scrive a Mattarella per il rilascio di Gabriele Farina Quotidiano Piemontese, 27 novembre 2025
Mohamed Shahin, imam del quartiere San Salvario a Torino, è stato colpito da un decreto di espulsione “per motivi di sicurezza e prevenzione del terrorismo” firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In Italia da quasi vent’anni, oppositore del regime egiziano di Abdel Fatah al-Sisi, Shahin è un punto di riferimento di una moschea nota per il dialogo interreligioso e le iniziative comuni con comunità cattoliche, valdesi e laiche. Vive a Torino con la moglie e due figli minori. Da settimane ha presentato domanda di asilo politico, dichiarando di temere persecuzioni e torture in caso di rimpatrio in Egitto.
Il caso che oggi lo riguarda nasce da alcune frasi pronunciate il 9 ottobre 2023, durante una manifestazione pro-Palestina svoltasi due giorni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Shahin definì l’attacco “non una violenza, ma una reazione ad anni di oppressione”. Parole controverse, che suscitarono polemiche immediate. Nei giorni successivi le ha ritrattate, ribadendo la condanna della violenza “da ogni parte”, firmando un comunicato congiunto insieme a rappresentanti cattolici, valdesi, ebrei e musulmani.
Nonostante ciò, il 25 novembre 2025 Piantedosi ha firmato un decreto di espulsione immediata: Shahin è stato arrestato, il permesso di soggiorno revocato, e trasferito al CPR di Caltanissetta. La magistratura ha convalidato il provvedimento, ignorando il principio — normalmente vincolante — secondo cui la domanda di asilo sospende le espulsioni.
Il decreto ministeriale, in tre pagine, descrive Shahin come figura “di rilievo in ambienti dell’Islam radicale”, “messaggero di un’ideologia fondamentalista e antisemita”, vicino alla Fratellanza Musulmana e simpatizzante sui social di Ismail Haniyeh (Hamas) e Muhammad Morsi. Già nel 2023 gli era stata negata la cittadinanza per ragioni di sicurezza, e risulta monitorato da tempo dalla Questura e, con ogni probabilità, dai servizi. L’unico precedente penale è una denuncia per “blocco stradale” durante un corteo pro-Palestina a maggio 2025: non risultano né indagini né condanne per terrorismo, né per apologia.
La destra di governo, con Fratelli d’Italia in testa (e in particolare la deputata torinese Augusta Montaruli), rivendica l’espulsione come un “successo” nella lotta contro il radicalismo islamico, sostenendo che Shahin abbia “inneggiato” al 7 ottobre. Per molti altri, però, l’atto è illegittimo e pericoloso. A Torino si è formata una mobilitazione trasversale: Anpi, Cgil, il vescovo Paolo Olivero, il pastore valdese Francesco Sciotto e centinaia di cittadini hanno chiesto al Presidente Mattarella di revocare il provvedimento. Pd, M5S e Avs accusano Piantedosi di aver violato il diritto d’asilo e la CEDU, mentre associazioni pro-Palestina ricordano che Shahin è stato un promotore costante della nonviolenza. Un eventuale ricorso al TAR o alla Corte Europea appare ormai probabile.
Il punto politico-giuridico è semplice: Mohamed Shahin non è accusato di aver compiuto reati, né di prepararne. È accusato di aver espresso opinioni discutibili. E un reato di opinione — in uno Stato di diritto — non può trasformarsi in “minaccia grave e attuale alla sicurezza dello Stato”.
Il criterio della simmetria chiarisce l’aberrazione: non espelliamo un cittadino israeliano residente in Italia che giustifichi i bombardamenti su Gaza o le violenze dei coloni; non espelliamo un profugo ucraino che giustifichi l’invasione della regione russa di Kursk; non espelliamo un cittadino russo che sostiene la “operazione militare speciale” di Putin. Sono — che ci piacciano o no — parole. E le parole, in democrazia, si contrastano con altre parole, non con misure amministrative che bypassano il diritto di difesa e il controllo giudiziario.
Per questo, la vicenda di Shahin appare come un precedente inquietante: una misura straordinaria, modellata non su fatti ma su valutazioni politiche e percezioni ideologiche. E l’eventuale rimpatrio in Egitto — un Paese in cui oppositori, attivisti e semplici sospetti subiscono torture sistematiche — aggiunge una componente di rischio estremo che la CEDU vieta senza eccezioni.
Per questi motivi, credo sia giusto chiedere che Mohamed Shahin sia liberato e possa tornare alla sua vita, alla sua famiglia e alla sua comunità. E credo sia necessario che l’Italia torni a essere coerente con ciò che afferma di essere: una democrazia che non punisce le opinioni, non discrimina per religione o origine, e non consegna un uomo alla tortura in nome della sicurezza.