Mese: Marzo 2026

  • Ilaria Salis e il pretesto dell’atto dovuto

    Ilaria Salis e il pretesto dell'atto dovuto

    Sabato mattina, intorno alle 7.30, alcuni agenti della polizia di stato hanno bussato alla porta della stanza d’albergo a Roma dove alloggiava l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Ilaria Salis, in attesa di partecipare alla manifestazione No Kings. L’esponente rosso-verde ha denunciato pubblicamente la visita della polizia come un effetto del decreto sicurezza. La questura si è giustificata con il compimento di un atto dovuto. Quando un hotel registra un ospite sul portale “Alloggiati Web”, i dati vengono incrociati con il database Schengen. Sul nome di Ilaria Salis pendeva una “segnalazione di controllo” inserita dalla Germania dal 2 marzo. La procedura obbliga le forze di polizia locali a registrare la posizione e gli spostamenti del soggetto qualora venga individuato sul territorio. Questa spiegazione “burocratica” è stata ripresa e rilanciata da diversi avversari di destra.

    Tuttavia, appare strano che la Germania ignori che Ilaria Salis sia una eurodeputata. Le segnalazioni di controllo nella procedura di Schengen si fanno per le persone ricercate, latitanti, sospette e di difficile individuazione. Non per un personaggio pubblico che riveste ruoli istituzionali, la cui attività e i cui spostamenti sono monitorati tutti i giorni dagli organi di informazione e da lei stessa sui profili pubblici dei social media. Se la Germania vuole qualcosa da Ilaria Salis, basta che glielo notifichi al suo ufficio parlamentare di Strasburgo o alla sua residenza nota in Italia. Ammesso (e non concesso) che la Germania ignori il ruolo pubblico e istituzionale di Ilaria Salis, almeno l’Italia dovrebbe conoscerlo. Avrebbe quindi dovuto agire per schermare o chiarire la posizione di una rappresentante italiana delle istituzioni europee, invece di lasciare che venisse trattata come un soggetto pericoloso.

    Per completare le speculazioni “logiche”, ipotizziamo che sia la Germania, sia l’Italia, pur sapendo che Ilaria Salis è una europarlamentare, si siano convinte che lei sia lo stesso un “soggetto pericoloso”, che va monitorato in segreto, anche in violazione dell’immunità parlamentare, fino al momento di coglierla sul fatto, un fatto così grave da oltrepassare l’immunità. Che senso avrebbe aver bruciato il monitoraggio con una identificazione inutile, in un albergo romano, prima di una innocua manifestazione?

    A parte questi difetti di senso, la spiegazione dell’automatismo burocratico traballa anche per altre incongruenze. Se i dati di “Alloggiati Web” s’incrociano con le segnalazioni di controllo del sistema di Schengen, lo stesso faranno i dati di passaggio alla frontiera. Nel mese di marzo, quindi dopo la segnalazione tedesca, Ilaria Salis, oltre a essersi spostata tra l’Italia e Bruxelles, si è spostata tra l’Italia e Cuba, esibendo il passaporto in uscita e in entrata. Ma l’atto dovuto è rimasto dormiente. Si è svegliato solo all’alba del 28 marzo, il giorno della manifestazione No King, per svegliare la stessa Ilaria Salis.

    Qui, se l’identificazione, il solo controllo dei documenti, può essere considerato un atto amministrativo ordinario, l’interrogatorio di un’ora sulle intenzioni politiche e la partecipazione a una manifestazione interferiscono con il libero esercizio del mandato parlamentare. Ogni volta che la polizia compie atti che limitano la libertà personale, intrattiene per interrogare o esegue perquisizioni, ispezioni, è obbligatorio redigere un verbale e consegnarne copia all’interessato. Dopo un’ora di domande, la polizia non ha consegnato nessun verbale a Ilaria Salis. Il mancato rilascio del verbale non è solo una “dimenticanza”, ma un modo per rendere l’atto giuridicamente inesistente e quindi non impugnabile, pur avendo prodotto i suoi effetti di interferenza e intimidazione.

    Sebbene il contenuto della segnalazione tedesca sia riservato, è ragionevole ipotizzare un legame con le inchieste tedesche sui movimenti radicali antifascisti. Se così fosse, il cortocircuito sarebbe ancora più grave: lo Stato italiano avrebbe permesso che una segnalazione giudiziaria estera venisse usata come grimaldello per un controllo interno da polizia politica, ignorando deliberatamente l’immunità che dovrebbe proteggere un eletto da interferenze di questo tipo.

    Le modalità del controllo, l’ingresso in camera d’albergo all’alba, la durata dell’interrogatorio, un’ora, e il contenuto delle domande, relative a attività politiche protette, sono tutti elementi che configurano una violazione delle norme europee sull’immunità e trasformano l’”atto dovuto” in un’azione di intimidazione politica. Secondo il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE (Articolo 9), i membri del Parlamento Europeo godono, sul territorio del proprio Stato, delle stesse immunità riconosciute ai membri del parlamento nazionale. L’immunità protegge i parlamentari da ogni restrizione alla loro libertà di movimento, a meno che non vi sia un’autorizzazione della Camera di appartenenza (o il caso di flagranza di reato). Per rifiutare o aggirare questo punto, in questa circostanza, i commentatori della destra ricorrono all’argomento populista del privilegio opposto alla legge uguale per tutti. Il che mostra i limiti della loro cultura giuridica-istituzionale.

    In una democrazia liberale, l’immunità parlamentare non nasce per proteggere la persona, Ilaria Salis, ma per proteggere la funzione (il mandato parlamentare). Serve a evitare che il potere esecutivo (la polizia, il governo) possa usare controlli, arresti o perquisizioni per impedire a un oppositore politico di votare in aula o di partecipare a una manifestazione. È uno scudo per la democrazia. Se accettiamo che un parlamentare possa essere controllato e interrogato senza filtri “in nome dell’uguaglianza”, stiamo accettando che il governo possa usare la polizia per monitorare chiunque lo disturbi, eliminando quella libertà di mandato e quella separazione tra potere esecutivo e potere legislativo che l’immunità è chiamata a presidiare.

  • I tre motivi della vittoria del No alla separazione delle carriere

    I tre motivi della vittoria del No alla separazione delle carriere

    Nel referendum costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura, il No ha battuto il Si, con il 54% contro il 46% e un’affluenza al 58%. La vittoria del No è stata clamorosa in confronto alle aspettative. Sia per il distacco di otto punti, sia per l’elevata affluenza. A due settimane dal voto, molti analisti prevedevano che una bassa affluenza avrebbe favorito il No, mentre un’alta affluenza avrebbe favorito il Sì, portando al seggio l’elettorato di governo più difficile da mobilitare. È accaduto l’opposto: l’affluenza è stata molto alta e ha vinto nettamente il No.

    Il primo e principale motivo della vittoria del No è stato l’aver percepito la riforma come un attacco all’indipendenza della magistratura. Le opposizioni l’hanno raccontata così. Il governo lo ha negato a parole e, contemporaneamente, lo ha confermato con l’attacco quotidiano alla magistratura. Bisognava votare SÌ, per non avere più giudici che sbagliano, giudici che restano impuniti, giudici che non permettono di governare, giudici che trafficano con le correnti, giudici politicizzati. D’altra parte, separare i pubblici ministeri dai giudici creava la condizione favorevole per mettere le procure sotto il ministro della giustizia, come dichiarazioni pubbliche e disegni di legge lasciano intendere. O con l’abolizione della obbligatorietà dell’azione penale, o con la sottrazione ai PM del controllo sulla polizia giudiziaria, o con entrambe. 

    Il secondo motivo della vittoria del No è l’aver percepito la riforma come inutile e macchinosa. Invece di razionalizzare, complicava l’amministrazione della giustizia con lo sdoppiamento dei CSM, nominati a sorteggio con svilimento della professionalità dei giudici e l’introduzione di una “Alta Corte Disciplinare”, una sorta di tribunale speciale, anch’esso nominato a sorte, per punire i magistrati, i quali, se sanzionati avrebbero potuto fare appello solo a quella stessa Alta Corte che li ha già giudicati. Il tutto, per cosa? Per realizzare una separazione delle carriere già resa eccezionale dalle leggi ordinarie (Mastella/Castelli 2007 e Cartabia 2022). Queste leggi hanno de facto ridotto la questione, rendendo la riforma costituzionale sproporzionata rispetto al risultato atteso. Tanto più che si tratta di una riforma senza nessuna incidenza sui problemi veri della giustizia: processi lenti, cause arretrate, carceri sovraffollate. Non c’era motivo per la maggioranza degli elettori di approvare una riforma che ci avrebbe dato una magistratura meno indipendente, più burocratizzata, ancora più inefficiente. 

    Il terzo motivo della vittoria del No è per alcuni il motivo vero e il più importante. La riforma sarebbe stata bocciata, perché gli elettori, invece di interessarsi al merito, si sono interessati al governo. Ossia, avrebbero votato contro il governo. Non so quanto questa lettura possa piacere a Giorgia Meloni, tuttavia, la riforma e il riformatore autoreferenziale fanno parte dello stesso pacchetto. Se hai continuamente problemi con la giustizia (perché le tue leggi sono incostituzionali, violano i trattati internazionali, il tuo personale politico è spesso inquisito) e ti metti, di conseguenza, a riformare la giustizia in modo da ottenere un miglior o nessun trattamento da parte dei giudici, è impossibile non tenerne conto. D’altra parte, il modo migliore di non generare confusione tra riforme costituzionali e governo è non imporre questo tipo di riforme a colpi di maggioranza e voti di fiducia. La Costituzione è di tutti. Si è scritta e si riforma con la mediazione di tutti, o quanto meno di una maggioranza qualificata. In assenza della quale, si va al referendum confermativo e si viene puntualmente bocciati. 

  • Magistratura: Italia, anomalia positiva

    Magistratura: Italia, anomalia positiva

    Una semplificazione retorica a favore del SI propone una immagine con due elenchi di paesi. Nel primo elenco vige la separazione delle carriere in magistratura. Si tratta di Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Canada, Stati Uniti, Giappone. Nel secondo elenco vige una sola carriera. Si tratta di Cina, Iran, Russia, Turchia, Bolivia, Egitto, Pakistan, Bangladesh, Iraq, Nigeria, Venezuela, Arabia Saudita, Marocco, Algeria. Il messaggio implicito, talvolta esplicito, della semplificazione è questo: i paesi democratici separano le carriere dei magistrati, i paesi autoritari e le democrazie più deboli, invece, le unificano. L’Italia è un’anomalia, che deve uniformarsi agli altri paesi democratici.

    Questo contrasto per associazione suggerisce un falso rapporto di causa ed effetto: la separazione delle carriere contribuisce alla democrazia, le carriere unificate contribuiscono all’autoritarismo. In verità, i regimi autoritari sono tali, non perché le carriere sono unificate, ma perché sono unificati i poteri dello stato sotto il potere politico. Il punto è la sottomissione di tutta la magistratura al governo. Quindi, il problema di separare le carriere di una magistratura integralmente sottomessa neppure si pone. Nei paesi democratici, invece, i poteri dello stato sono separati e distinti: l’esecutivo, il legislativo e il giudiziario. In questo assetto, il potere politico cerca di sottomettere almeno la magistratura requirente (i pubblici ministeri), per arginare le indagini della magistratura nei riguardi del potere politico e degli interessi che rappresenta, in ambito economico, sociale, militare.

    Tuttavia, questi rapporti nell’equilibrio dei poteri dello stato sono motivo di tensione e danno luogo a strutture diverse. Non sempre la separazione delle carriere impedisce in assoluto il passaggio dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa. Questo è possibile in diversi paesi del primo elenco.

    L’Italia rappresenta un’anomalia si, ma un’anomalia positiva, perché è il modello più avanzato tra le democrazie. In quanto, in Italia tutta la magistratura è autonoma dal potere politico, anche il pubblico ministero.

    Questo assetto fu deciso dai costituenti proprio in reazione al fascismo, esperienza non vissuta da altre democrazie. La resistenza dei governi centristi e dei settori più conservatori e reazionari della società si espresse nella riluttanza ostruzionistica a cedere il controllo sulla magistratura. Prima del CSM, era il Ministro della Giustizia a decidere carriere, trasferimenti e sanzioni dei magistrati; istituire l’organo di autogoverno significava per la politica perdere un’importante leva di influenza. Così, solo il 24 marzo 1958 venne approvata la legge ordinaria (Legge 195/1958) che regola la composizione e il funzionamento del CSM e solo nel 1959 il CSM potè insediarsi ufficialmente e iniziare la sua attività.

    D’altra parte, la mancata epurazione del dopoguerra fece si che dopo il 1945, quasi tutti i magistrati che avevano servito sotto il regime rimanessero al loro posto. I vertici della Cassazione e i gradi superiori erano occupati da giudici che avevano fatto carriera durante il ventennio. Questa “vecchia guardia” era legata a una visione gerarchica e autoritaria, poco incline ai valori democratici e sociali della nuova Costituzione. Per tutti gli anni ’50, molti giudici sostennero che le norme costituzionali (come la libertà di sciopero o di espressione) fossero solo “programmi” per il futuro e non leggi immediatamente applicabili. Questo permise loro di continuare a usare il Codice Rocco (di epoca fascista) per reprimere il dissenso politico e le lotte sindacali. Questi stessi magistrati erano diffidenti nei confronti dell’autonomia della magistratura. Abituati a un sistema in cui il Ministero della Giustizia controllava promozioni e stipendi, molti magistrati vedevano nell’indipendenza del CSM un pericolo per la loro carriera piuttosto che una garanzia di libertà.

    Questa mentalità iniziò a cambiare solo alla fine degli anni ’50 con l’ingresso in carriera dei cosiddetti “giudici ragazzini” (la prima generazione post-fascista), che spingeranno per l’attuazione della Costituzione. Le donne sono potute entrare in magistratura solo nel 1963. La magistratura associata (le famigerate correnti) e i cosiddetti pretori d’assalto, quei giudici che iniziano ad applicare la Costituzione e le leggi per tutelare i diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei consumatori, emergeranno solo negli anni ‘60 e ‘70.

    È a partire da questo risveglio democratico della magistratura, che negli anni ‘70, ‘80, ‘90, si eprimerà nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione politica, che la classe politica inizia a porsi il problema di riformare la magistratura, traendo anche spunto da alcuni pretesti giusti, come il superamento del processo inquisitorio del Codice Rocco. Ma con il fine sostanziale di arrivare al controllo delle procure.

    La separazione delle carriere esiste già “di fatto” in Italia (grazie alla riforma Castelli/Mastella del 2006/2007 e poi alla riforma Cartabia del 2022), che ha reso quasi impossibile il passaggio tra le funzioni. Se il passaggio è già rarissimo, inferiore a quello dei paesi del primo elenco, perché insistere su una riforma costituzionale? Perché l’obiettivo non è separare le funzioni, ma separare gli organi di autogoverno (i CSM) e farli eleggere a sorte. In modo che i PM diventino una potenziale facile preda. Il sorteggio che dovrebbe dissolvere le correnti, dissolverebbe anche la capacità di resistenza collettiva della magistratura requirente alle pressioni della politica.

    La separazione dei CSM modificherebbe il principio di obbligatorietà dell’azione penale (Art. 112 Cost.) come proposto da diversi disegni di legge del centrodestra. In Italia, il PM deve indagare su ogni notizia di reato. Se il PM venisse separato e indebolito nel suo organo di autogoverno, il passo successivo potrebbe essere quello di dare al Parlamento o al Governo il potere di decidere le “priorità” dell’azione penale. Trasformando così la posizione dell’Italia davvero in una anomalia negativa, più prossima alle democrature che alle democrazie.

  • CSM, l’alternativa al potere delle correnti e al sorteggio

    CSM, l'alternativa al potere delle correnti e al sorteggio

    Le correnti nella magistratura sono rappresentate solo come un male. Eppure, in qualsiasi corpo professionale numeroso, è naturale che si formino aggregazioni per affinità culturale, metodologica o valoriale. Succede nei partiti, nelle università, negli ordini professionali. Le correnti della magistratura hanno anche avuto una funzione storica positiva: hanno prodotto dibattito culturale, riviste giuridiche, elaborazione dottrinale. Magistratura Democratica negli anni Sessanta e Settanta, per esempio, ha contribuito a formare una generazione di giudici con una visione moderna dei diritti.

    La critica alle correnti non dovrebbe riguardare la loro esistenza, ma la loro degenerazione in macchine di potere interno. Il punto di rottura è quando una corrente smette di essere un’associazione di idee e diventa uno strumento per gestire nomine, promozioni e incarichi direttivi in una logica di scambio. È quello che il caso Palamara ha reso pubblico in modo particolarmente crudo: telefonate, accordi, “pacchetti” di nomine concordate tra correnti avversarie.

    Il meccanismo che ha incentivato la spartizione è strutturale: il CSM ha potere diretto sulle carriere, e chi siede nel CSM è eletto da colleghi che aspirano a promozioni. Il conflitto di interessi è incorporato nel sistema: l’elettore è anche il potenziale beneficiario delle decisioni dell’eletto. In questo contesto, le correnti diventano naturalmente agenzie di intermediazione tra chi vota e chi decide.

    Il sorteggio non è la soluzione, e nemmeno l’unica alternativa disponibile. Esistono correttivi che attaccano il problema nel punto giusto, cioè il nesso tra chi vota e chi viene premiato dalle decisioni dell’eletto. La legge Cartabia del 2022 ne ha già adottati alcuni, e questo dimostra che la strada delle riforme strutturali è praticabile, senza bisogno di ricorrere al sorteggio.

    Il più diretto è l’incompatibilità post-mandato: se i membri del CSM fossero ineleggibili a qualsiasi incarico direttivo per un lungo periodo dopo la fine del mandato, il legame tra voto e carriera personale si spezzerebbe. Chi siede nel CSM non avrebbe nulla da guadagnare personalmente dalle nomine che decide. È una misura semplice, verificabile, e difficile da aggirare. Più complessa ma complementare è la predeterminazione dei criteri: definire per legge i parametri di selezione per ogni incarico direttivo riduce il margine discrezionale del CSM e, con esso, il valore dello scambio politico. Non elimina la discrezionalità, ma la costringe entro confini più stretti. Infine, rendere pubblici non solo le decisioni ma i verbali integrali delle discussioni interne ridurrebbe lo spazio per gli accordi informali. La trasparenza è un deterrente imperfetto, ma reale. La pubblicità dei verbali costringerebbe i membri del CSM a motivare le nomine in base a quei criteri, rendendo verificabile lo scarto tra regola e decisione.

    Il sorteggio aggira questo problema senza risolverlo, i correttivi descritti sopra lo affrontano, imperfettamente, ma nel punto giusto. Tuttavia, agiscono tutti all’interno di una logica che lascia intatta la struttura degli incentivi personali di chi siede al CSM. È per questo che la riforma del sistema elettorale, da sola, non basta: può cambiare chi siede al CSM e con quale legittimità, ma non cambia con quali incentivi opera. Le due dimensioni, come si elegge il CSM e con quali incentivi opera, sono distinte e vanno affrontate in parallelo, non in alternativa.

    Sul piano elettorale, anche qui la Cartabia ha già mosso nella direzione giusta, introducendo collegi territoriali e candidature individuali. Prima della riforma, il magistrato votava sostanzialmente una corrente, che decideva chi mandare al CSM. Il candidato doveva alla corrente la candidatura e, una volta eletto, anche la fedeltà. La combinazione più robusta tra i correttivi elettorali resta quella tra collegio uninominale, divieto di liste bloccate e incompatibilità post-mandato.

    Il collegio uninominale non elimina il legame con la corrente, sarebbe ingenuo sostenerlo. L’esperienza dei sistemi politici mostra che l’uninominale tende a rafforzare le coalizioni, perché un candidato senza appoggi organizzati difficilmente batte l’uomo di punta di un blocco strutturato. Ma cambia la natura del legame: in un collegio uninominale la corrente non può imporre un candidato debole coprendolo con i voti di lista. Deve scegliere qualcuno che vinca sul territorio, il che significa qualcuno con reputazione personale, riconoscibilità, prestigio professionale. Il mandato resta legato alla corrente, ma la corrente è costretta a competere sulla qualità del candidato invece che sulla forza dell’apparato. È uno spostamento di incentivi, non una rottura. Ed è già molto.

    Il divieto di liste bloccate agisce in modo complementare: anche in un sistema proporzionale, spostare il potere dalla corrente-organizzazione al singolo candidato significa che la corrente può ancora sostenere qualcuno, ma non può imporlo. Il candidato deve essere riconoscibile e votabile dai colleghi in quanto persona, non in quanto tessera.

    Ci sono limiti reali. In collegi molto piccoli il rischio opposto è il clientelismo locale: la corrente nazionale viene sostituita dalla rete di relazioni personali del distretto. E il candidato forte in un collegio uninominale tende a essere quello con maggiore visibilità o anzianità, non necessariamente il più adatto al governo della magistratura. Sono rischi noti, gli stessi che esistono nelle elezioni politiche. Non annullano la proposta, ma impongono attenzione nella calibrazione dei collegi, che dovrebbero essere abbastanza ampi da rendere insufficiente la sola rete di conoscenze personali.

    Questi limiti confermano che il sistema elettorale da solo non basta. Il problema di fondo è altrove.

    Un CSM senza potere sulle carriere non è una riforma: è una resa. La magistratura, per essere autonoma dall’esecutivo, deve potersi governare, e governarsi significa anche decidere chi avanza, chi ottiene un incarico direttivo, chi viene valutato e come. Sottrarre quel potere decisionale significherebbe consegnarlo altrove: a criteri burocratici che non catturano la qualità reale, o peggio, a un controllo politico esterno incompatibile con l’indipendenza del potere giudiziario. Il problema non è la discrezionalità in sé, ma una discrezionalità non vincolata da criteri trasparenti e esercitata da chi ha un interesse personale nell’esito.

    Il problema non è che il CSM decida. È che chi decide lo fa con incentivi distorti: deve la propria elezione alle correnti, e le correnti devono la propria forza alle carriere che controllano. Spezzare questo circolo non richiede di svuotare il CSM, ma di fare in modo che chi vi siede non abbia nulla di personale in gioco nelle decisioni che prende. Incompatibilità post-mandato, criteri predeterminati, trasparenza delle discussioni, sistema elettorale che premi il candidato invece della tessera: nessuno di questi correttivi è risolutivo da solo, ma combinati aggrediscono il problema da lati diversi.

    È una soluzione più complessa del sorteggio, ma più onesta e più coerente con l’idea di una magistratura davvero autonoma.

  • CSM, il sorteggio contraddice il merito

    CSM, il sorteggio contraddice il merito

    La riforma costituzionale della giustizia sceglie di eleggere i CSM per sorteggio e non per votazione. Perché il sorteggio, a differenza della votazione, consentirebbe di eleggere magistrati liberi dall’influenza delle correnti. I magistrati così scelti sarebbero comunque persone qualificate, perché estratti a sorte da un corpo di funzionari tutti abilitati e preparati. I magistrati sorteggiati, liberi dall’influenza delle correnti, potrebbero finalmente decidere nomine e promozioni basate sul criterio del merito e non della fedeltà. Però, la motivazione del sorteggio e il suo scopo sembrano contraddirsi.

    Per sostenere il sorteggio nella elezione del CSM, i promotori del SI alla riforma devono affermare che la magistratura sia un corpo di funzionari interscambiabili e di alto livello. Altrimenti affidarsi al caso sarebbe un azzardo molto rischioso. Tuttavia, per sostenere la necessità di una selezione basata sul merito e non sulla fedeltà, devono affermare l’esatto opposto. Ovvero che esistano profonde differenze tra magistrati “bravi” e “incompetenti” e che il sistema attuale, poiché condizionato dalle correnti, non sia in grado di distinguerli.

    Se i magistrati sono tutti bravi, il sorteggio non è un problema. In tal caso neppure esiste come problema il criterio del merito nella selezione di nomine e promozioni. Invece, se i magistrati non sono tutti bravi, allora esiste il problema di selezionare i più meritevoli. Ma in tal caso l’elezione per sorteggio è un’avventura.

    In realtà, il sorteggio per la composizione del CSM elimina solo il potenziale legame tra l’eletto e una corrente che lo sostiene. Ma il sorteggio di per sé non produce merito nella selezione di nomine e promozioni; al limite produce neutralità statistica. Una volta estratti a sorte i membri del CSM, questi dovranno comunque decidere chi promuovere a incarichi direttivi (Procure, Presidenze di Tribunale). Il rischio, paradossalmente, è che membri estratti a sorte e privi di esperienza ordinamentale finiscano per affidarsi ancora di più ai pareri burocratici degli uffici ministeriali, o, peggio, tornino a logiche di scambio informale non più mediate dalle correnti “ufficiali”, quindi persino meno decifrabili e più opache.

    I sostenitori del SI sovrappongono in questo modo due momenti diversi. La selezione dei controllori (il CSM), che si vorrebbe fare a sorte. La valutazione dei controllati (i magistrati ordinari): Che si vorrebbe fare per merito. La falla logica sta nel credere che un organo scelto dal “caso” sia automaticamente più incline o più capace di valutare il “merito” rispetto a un organo scelto per elezione. Se il problema è la lottizzazione delle cariche, il sorteggio la interrompe, ma non garantisce affatto che i criteri di scelta diventino improvvisamente scientifici o legati all’efficienza.

    Il sorteggio viene presentato come una “cura miracolosa” che, eliminando la politica interna (le correnti), sprigiona automaticamente il merito. È un’ipotesi suggestiva ma priva di riscontro empirico. Il merito richiede criteri di valutazione oggettivi, investimenti e trasparenza, non la rimozione del metodo elettivo. Se i magistrati sono tutti bravi il sorteggio è innocuo ma il merito è un falso problema; se non lo sono, il merito è un problema reale ma il sorteggio è la soluzione sbagliata.