Dal punto di vista reazionario o conservatore, i violenti della manifestazione di Torino per Askatasuna sono terroristi: nemici dello Stato. Pesci che nuotano nell’acqua dei centri sociali, dei cortei, dell’area antagonista. Da qui l’aut aut imposto alla sinistra: o li condanna e rompe ogni relazione con quell’area, oppure continua a coprirli politicamente. Questa impostazione non è sostenuta solo dal centrodestra, ma anche da figure che, pur collocandosi formalmente a sinistra, condividono la cultura politica della destra.
La conseguenza pratica di questo schema è la repressione. I violenti vanno fermati in piazza, arrestati, processati e condannati. Fin qui può sembrare ovvio. Ma non basta: se quei violenti sono “pesci”, allora bisogna prosciugare l’acqua. I centri sociali vanno sgomberati, i cortei vietati o drasticamente limitati. L’antagonismo va criminalizzato insieme alla sinistra che continua a relazionarsi con esso.
Il manganello come riflesso d’ordine rassicura una parte della società e fornisce un’identità politica a chi lo brandisce. Più immunità per i poliziotti, meno garanzie per chi trasgredisce. Il risultato, però, rischia di non essere una società più ordinata, ma una spirale di violenza e repressione. Lo sgombero di Askatasuna doveva essere la sanzione e la soluzione della violenza; ha invece prodotto una nuova occasione di guerriglia urbana.
Se la violenza va repressa quando si manifesta, va anche prevenuta prima che accada, affrontata e risolta nelle sue cause sociali. Perché alcune persone protestano in modo violento? L’accusa di terrorismo presuppone un progetto politico di sovversione dell’ordinamento democratico. Ma non è verosimile che le frange estremiste dei centri sociali o i black bloc puntino alla conquista del potere. Più plausibilmente esprimono una rabbia irrazionale, che finisce per danneggiare la stessa causa dei movimenti sociali.
La retorica deumanizzante dell’antiterrorismo serve a giustificare misure emergenziali, ma elude la realtà della disgregazione e del degrado sociale a cui molti centri sociali occupati tentano di dare una risposta. Relazionarsi con queste realtà non significa coprire politicamente la violenza, ma tentare la strada dell’integrazione.
Per questo è sbagliato dare per scontato il fallimento del percorso di regolarizzazione avviato dall’amministrazione torinese con Askatasuna: lo sgombero è intervenuto mentre quell’esperimento era ancora in corso. È quanto accaduto anche a Milano con il Leoncavallo. In entrambe le città sono stati sgomberati centri sociali in trattativa con il Comune, come se il problema non fosse l’illegalità, ma la possibilità stessa di far rientrare quelle esperienze nella legalità. Come se, per il partito dell’ordine pubblico, fosse più utile mantenere l’antagonismo ai margini, come spauracchio e nemico necessario.
P.s. Sui fatti di Torino suggerisco di leggere la testimonianza di Rita Rapisardi e il commento di Selvaggia Lucarelli.
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino è preoccupante per diversi motivi.
Lo sgombero immediato
L’intervento è iniziato all’alba con perquisizioni nello stabile di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996, e in alcune abitazioni di militanti. Durante le perquisizioni, al terzo piano dell’edificio sono state trovate sei persone. Questo elemento è stato ritenuto una violazione del patto di collaborazione stipulato tra il Comune di Torino e gli attivisti nel gennaio 2024, rinnovato nel marzo 2025. Patto che prevedeva l’utilizzo del solo piano terra per motivi di sicurezza e l’avvio di un percorso di legalizzazione dello spazio. Il sindaco Stefano Lo Russo ha quindi dichiarato cessato l’accordo per il mancato rispetto delle condizioni. Subito dopo, lo stabile è stato sgomberato, gli ingressi murati, i collegamenti idrici interrotti e l’area presidiata da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, con rinforzi provenienti anche da altre regioni.
La sequenza è lineare: perquisizione, accertamento della violazione, cessazione dell’accordo, sgombero. Ma l’immediatezza rende l’operazione anomala. In un ordinario percorso di legalizzazione, una violazione delle condizioni comporta una contestazione formale, la concessione di un termine per rimediare, eventualmente la sospensione o la decadenza dell’accordo, e solo in ultima istanza lo sgombero. Qui, invece, tutti i passaggi sono stati compressi in poche ore. Questo suggerisce che lo sgombero non sia stato una conseguenza contingente dell’esito della perquisizione, ma l’obiettivo voluto dell’operazione.
Le modalità sproporzionate
È interessante notare la posizione del Sindaco Lo Russo. Dichiarando cessato il patto “istantaneamente”, il Comune ha rinunciato alla sua funzione di mediatore politico, appiattendosi sulla linea d’ordine pubblico dettata dal Ministero dell’Interno. In un percorso di legalizzazione, la violazione di una clausola (dormire al piano superiore) solitamente apre una fase di contestazione, non la distruzione del patto stesso.
Le modalità dell’intervento sono state sproporzionate. L’azione è avvenuta di prima mattina, con centinaia di agenti, blindati, scuole chiuse, strade bloccate, limitazioni alla viabilità e misure preventive nell’area circostante. Un dispositivo di questo tipo richiede giorni di pianificazione e non può essere organizzato in risposta estemporanea alla scoperta di sei persone che dormivano in uno stabile. La sproporzione tra il fatto contestato e il dispiegamento messo in campo è evidente e rafforza l’impressione di un’operazione predeterminata.
L’uso dello strumento di polizia
Le autorità collegano lo sgombero alle indagini sugli assalti avvenuti durante alcune manifestazioni pro-Palestina, tra cui l’attacco alla redazione de La Stampa del 28 novembre, e quelli alle OGR e alla sede di Leonardo. Tuttavia, questo nesso resta giuridicamente fragile. Gli atti vandalici e le condotte violente sono imputabili a individui specifici, che rispondono penalmente a titolo personale. Il principio di responsabilità penale individuale, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, impone che siano le singole persone a essere indagate, processate ed eventualmente condannate per i reati commessi.
Lo sgombero di uno spazio collettivo presuppone invece una responsabilità di tipo associativo, che può essere accertata solo attraverso un procedimento giudiziario, non anticipata con un provvedimento amministrativo. Anche qualora si ipotizzasse un reato associativo — ipotesi che allo stato non risulta formalmente contestata — questo dovrebbe essere dimostrato in sede processuale. Qui, al contrario, la sanzione collettiva precede l’accertamento, invertendo la sequenza delle garanzie.
In questo senso, l’uso dello strumento amministrativo e di polizia diventa il surrogato di una sanzione penale, aggirando i tempi e le garanzie del processo. Non è un dettaglio secondario: è un precedente che riguarda non solo Askatasuna, ma qualsiasi spazio collettivo in trattativa con le istituzioni. Il che scoraggia i percorsi di regolarizzazione. Che incentivo c’è a negoziare se la prima violazione formale porta allo sgombero immediato?
Il messaggio politico
Lo sgombero assume inoltre una forte valenza politico-simbolica. Il tempismo, il carattere spettacolare dell’operazione e la comunicazione immediata del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi — “dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese” — danno l’idea del messaggio politico: il governo di destra che “finalmente” sgombera uno storico centro sociale della sinistra antagonista, peraltro nel pieno di un ciclo di mobilitazioni pro-Palestina.
Esistevano alternative allo sgombero: una sanzione intermedia, un avviso formale, la sospensione o rinegoziazione dell’accordo, l’attesa dell’esito delle indagini giudiziarie, o l’assegnazione di uno spazio alternativo. L’esistenza di queste opzioni è rilevante per valutare la proporzionalità dell’intervento. Il patto del gennaio 2024 prevedeva un percorso di regolarizzazione che poteva essere sospeso senza ricorrere immediatamente allo sgombero definitivo.
Il casus belli
Resta il dato oggettivo: la presenza delle sei persone costituiva una violazione degli accordi e ha fornito la base formale per l’azione. Ma questa legittimità formale funziona come un pretesto. Se fosse una guerra, sarebbe il casus belli. A rendere evidente la selettività dell’intervento è il confronto con altri casi. A Roma, lo stabile di via Napoleone III occupato da CasaPound è tale dal 2003, senza alcun accordo con il Comune, con sentenze definitive che ne attestano l’illegittimità e ne dispongono lo sgombero. Eppure, dopo oltre vent’anni, l’edificio è ancora occupato, con insegne esterne, attività pubbliche e una presenza politica riconoscibile, senza blitz all’alba né dispiegamenti straordinari di forze.
Il contrasto è netto: Askatasuna, in percorso di regolarizzazione dal 2024, viene sgomberato immediatamente alla prima violazione; CasaPound, con un’occupazione illegale pluridecennale e senza alcun processo di legalizzazione, resta indisturbata. La legge viene applicata in modo diseguale a seconda dell’orientamento politico degli spazi occupati.
La legalità selettiva
La tolleranza o l’intolleranza verso le occupazioni non dipende quindi dalla legalità formale, ma dall’allineamento politico. Gli spazi della destra antagonista vengono sostanzialmente lasciati in pace; quelli della sinistra antagonista sono sgomberati alla prima occasione utile, con grande dispiegamento di forze e massima risonanza mediatica.
Lo sgombero dell’Askatasuna non è solo la chiusura di un centro sociale, ma l’interruzione di servizi (anche informali) che quella struttura forniva (doposcuola, sportello per la casa, palestra popolare).Mentre lo Stato e il Comune rivendicano il ripristino dell’ordine, resta il vuoto sociale che queste istituzioni spesso non sono in grado di colmare, creando una contraddizione tra “legalità formale” e “bisogno sostanziale”.
La frase all’origine dell’arresto di Mohamed Shahin — quella secondo cui il 7 ottobre sarebbe stato un atto di resistenza palestinese all’occupazione israeliana — è resa intollerabile, non solo per ciò che dice, ma soprattutto perché a dirla è stato un imam musulmano.
Negli ultimi due anni, intellettuali, giornalisti e accademici occidentali hanno inquadrato il 7 ottobre nel contesto dell’occupazione israeliana. Alcuni hanno persino utilizzato il termine “resistenza”. Nell’ottobre 2023, oltre cento professori della Columbia University hanno firmato una lettera a difesa di studenti che avevano definito l’attacco una “risposta militare” a “decenni di violenza statale da parte di una potenza occupante”. John Mearsheimer ha parlato di un evento “non sorprendente” nel quadro dell’apartheid e dell’occupazione. In Francia e in altri paesi europei, commentatori e accademici hanno distinto — richiamando il diritto internazionale — tra resistenza armata contro un’occupazione e atti terroristici. Appelli firmati da migliaia di accademici a livello globale hanno collocato il 7 ottobre dentro una storia di “75 anni di occupazione”.
Lo storico israeliano Ilan Pappé ha interpretato l’attacco di Hamas come parte di una lotta di liberazione palestinese, inserita in oltre un secolo di colonizzazione sionista. Judith Butler, filosofa americana, ha definito esplicitamente il 7 ottobre un “atto di resistenza armata”. In un intervento pubblico in Francia, nel marzo 2024, ha sostenuto che è “più onesto e storicamente corretto” interpretarlo in questo modo — una posizione ancora più netta di quella di Shahin.
Tutte queste posizioni hanno alimentato polemiche, indignazione, critiche feroci. Ma nessuno è stato arrestato, schedato, indagato o espulso. Nessuna conseguenza legale o amministrativa. Quando le stesse idee sono espresse da un imam musulmano, diventano improvvisamente fondamentalismo religioso, incitamento al terrorismo, minaccia alla sicurezza nazionale. Se immaginassimo una simmetria inversa — posizioni filoisraeliane tollerate quando sostenute da non ebrei, ma criminalizzate quando espresse da ebrei — non avremmo difficoltà a riconoscere l’antisemitismo. Gli ebrei, come chiunque altro, devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni politiche. Lo stesso principio dovrebbe valere per i musulmani.
Shahin, peraltro, incarna esattamente ciò che si chiede ai musulmani “moderati”: integrazione, dialogo interreligioso, adesione ai valori costituzionali. Ha tradotto la Costituzione italiana in arabo, ha collaborato con le istituzioni, ha persino insegnato la lingua araba nella scuola dell’esercito. Tutto questo viene annullato nel momento in cui esprime un’opinione politica scomoda. Il messaggio implicito è chiaro: non basta l’integrazione sociale e culturale, occorre l’integrazione politica. Non basta condividere le regole democratiche; occorre allinearsi alle posizioni del governo su Israele e Palestina. Quando un imam perfettamente integrato come Shahin viene arrestato ed espulso per parole che altri pronunciano liberamente, il messaggio arriva chiaro a tutta la comunità musulmana: su certi temi, il vostro dissenso non è tollerato.
Il decreto Piantedosi non punisce solo un’opinione. Punisce un’opinione pronunciata da un imam musulmano, applicando una griglia interpretativa securitaria che converte il dissenso politico in minaccia terroristica. Le accuse contenute nel provvedimento si fondano sull’identità dell’accusato: “percorso di radicalizzazione religiosa”, “ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita”, “ruolo in ambienti dell’islam radicale”. Ogni elemento viene ricondotto alla religione di Shahin.
Non si tratta di un’anomalia solo italiana. In Francia, Germania e Regno Unito, le manifestazioni pro-Palestina vengono represse in modo selettivo, i partecipanti musulmani schedati, le organizzazioni islamiche sottoposte a controlli speciali. La medesima opinione politica è trattata come dissenso legittimo o come minaccia terroristica a seconda dell’identità religiosa di chi la esprime. È un’islamofobia che non si manifesta più solo come pregiudizio, ma come norma di sistema, incorporata nelle pratiche di polizia e nelle procedure amministrative. Un’islamofobia istituzionale.
Mohamed Shahin può essere espulso verso tortura e morte per aver detto ciò che Judith Butler dice liberamente. Quando uno Stato applica la legge in modo diverso a seconda della religione di chi parla, non stiamo parlando di sicurezza. Stiamo parlando di discriminazione.
A poche ore dalla decisione della Corte d’Appello di Torino di disporre la liberazione dell’iman Mohamed Shahin, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta su Facebook attaccando frontalmente la sentenza. Nel suo post ha ricordato che Shahin aveva definito l’attacco del 7 ottobre un atto di “resistenza”, aggiungendo: «che, dalle mie parti, significa giustificare, se non istigare, il terrorismo». E ha concluso chiedendo «come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici».
Questa dichiarazione è politicamente rivelatrice per almeno tre ragioni.
La prima riguarda la sostituzione del diritto con l’opinione. Meloni non contesta la decisione della Corte sul piano giuridico — non entra nel merito dell’assenza di pericolosità concreta e attuale, della mancanza di reati, dell’integrazione sociale dell’imam — ma oppone alla valutazione dei giudici un criterio soggettivo: “dalle mie parti”. Non conta ciò che è penalmente rilevante o costituzionalmente tutelato, ma ciò che il potere politico considera accettabile sul piano ideologico.
La seconda riguarda la confusione deliberata tra opinione politica e istigazione al terrorismo. Equiparare una lettura politica — per quanto discutibile — del 7 ottobre all’istigazione terroristica significa cancellare ogni distinzione tra analisi, giustificazione e incitamento. È un passaggio molto pericoloso, perché apre la strada alla punibilità amministrativa delle opinioni, aggirando il diritto penale e le sue garanzie. Non a caso, la Procura di Torino ha archiviato le denunce: non c’era reato. La Corte d’Appello ha preso atto di questo dato, non ha “annullato”.
La terza riguarda l’attacco diretto all’indipendenza della magistratura. Quando Meloni si chiede come sia possibile difendere la sicurezza “se ogni iniziativa viene annullata da alcuni giudici”, non sta descrivendo un problema tecnico-giuridico, ma sta mettendo in discussione il principio stesso del controllo giurisdizionale sull’azione dell’esecutivo. In uno Stato di diritto, i giudici esistono proprio per questo: verificare che le iniziative del governo rispettino la legge, i diritti fondamentali e la proporzionalità delle misure adottate. Se un decreto viene annullato perché privo di basi concrete, il problema non sono “alcuni giudici”, ma il decreto.
La dichiarazione della presidente del Consiglio conferma dunque ciò che il caso Shahin rende evidente: non siamo di fronte a un conflitto tra sicurezza e irresponsabilità giudiziaria, ma tra potere politico e limiti costituzionali. La Corte d’Appello non ha difeso un’opinione; ha difeso il principio secondo cui in Italia non si priva una persona della libertà — né la si espelle verso un Paese dove rischia la tortura — per ciò che pensa, se ciò che pensa non è un reato.
Ed è questo principio che la presidente del consiglio mette in discussione.
La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Caltanissetta.
Chi è Mohamed Shahin
Mohamed Shahin guida da oltre un decennio la moschea torinese di via Saluzzo, la moschea Omar Ibn al-Khattab nel quartiere multiculturale di San Salvario. È in Italia da oltre vent’anni, lavoratore incensurato, e ha moglie e due figli di 9 e 12 anni nati in Italia.
Shahin è una figura centrale nel dialogo interreligioso di San Salvario, un quartiere dove convivono a pochi metri moschea, tempio valdese, chiesa cattolica e sinagoga. Da anni è promotore e presente in molteplici iniziative per la pace e per la rigenerazione del quartiere, tanto che il 16 ottobre 2025 i responsabili dei quattro luoghi di culto avevano firmato un documento comune per ribadire il reciproco impegno.
La comunità valdese ha sottolineato come la moschea di via Saluzzo sia sempre stata aperta e collaborativa, ospitando iniziative che hanno coinvolto tutte le comunità laiche e religiose. Shahin aveva anche organizzato incontri nella moschea insieme all’ANPI e al senatore PD Andrea Giorgis per diffondere la cultura costituzionale.
Shahin è un oppositore del regime di al-Sisi in Egitto. Era presente a piazza Rabaa nel 2013, dove il regime golpista di Al-Sisi ha massacrato centinaia di manifestanti, e da quella data non è più tornato in Egitto perché sa che verrebbe subito arrestato. Ha richiesto protezione internazionale proprio per questo motivo.
Le dichiarazioni contestate
Durante una manifestazione pro-Palestina del 9 ottobre 2025 a Torino, Shahin ha pronunciato una frase sul 7 ottobre 2023: “Personalmente sono d’accordo, non è stata una violazione e nemmeno una violenza“. In altri interventi pubblici aveva aggiunto che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre furono un atto di resistenza dovuto ad anni di occupazione e decine di guerre, e che erano stati un tentativo dei palestinesi di svegliare il mondo perché prestasse attenzione alla loro causa. Il giorno dopo aveva contestualizzato quelle parole nel quadro dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi in corso da decenni. Dichiarazioni che aveva poi rettificato e che avevano portato a un comunicato congiunto con altre comunità religiose.
La deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, l’11 ottobre ha chiesto al ministero dell’Interno di valutare i requisiti per la sua espulsione. Nel giro di un mese e mezzo è arrivato il decreto di espulsione firmato personalmente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Le accuse nel decreto
Il decreto definisce Shahin come avente “un percorso di radicalizzazione religiosa”, “una ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita” e un ruolo “in ambienti dell’islam radicale”. Gli vengono contestati: le dichiarazioni sul 7 ottobre; una partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione pro-Palestina; incontri con due persone nel 2012 e 2018 (prima che queste si radicalizzassero).
Shahin è completamente incensurato. L’unica denuncia a suo carico (per il blocco stradale) è stata immediatamente archiviata dalla Procura di Torino. Ha vissuto in Italia per 21 anni, ha moglie e due figli nati qui, ha insegnato l’arabo nella scuola dell’esercito italiano, ed è stato protagonista del dialogo interreligioso.
Mohamed Shahin rischia l’espulsione verso un Paese dove potrebbe essere torturato o ucciso (essendo oppositore di al-Sisi e reduce dal massacro di Rabaa) per aver espresso un’opinione politica controversa durante una manifestazione, opinione poi rettificata e contestualizzata, senza aver mai commesso alcun reato.
Una opinione politica diffusa, non un’anomalia
La posizione espressa da Shahin – vedere il 7 ottobre come atto di resistenza all’occupazione piuttosto che come terrorismo – è effettivamente una delle letture politiche del conflitto, condivisa da molti nel movimento di solidarietà con la Palestina, inclusi intellettuali, attivisti per i diritti umani, e anche voci critiche israeliane.
Numerosi osservatori hanno inquadrato quegli eventi nel contesto di decenni di occupazione militare; il blocco di Gaza (definito da molte organizzazioni internazionali come una forma di punizione collettiva); l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania; la detenzione amministrativa di migliaia di palestinesi; la negazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese.
Questa lettura può essere discussa, criticata, contestata – ma è una posizione politica legittima nel dibattito pubblico, non un’istigazione alla violenza o un reato. Come d’altra parte è una posizione politica legittima la giustificazione della reazione israeliana al 7 ottobre, che ha comportato l’uccisione di decine di migliaia di civili e la devastazione di Gaza. Se qualcuno la sostiene, non rischia di essere perseguito.
Il precedente inquietante
Quello che colpisce nella vicenda Shahin è la sproporzione della risposta governativa: un’opinione politica espressa in una manifestazione; nessun reato commesso (l’unica denuncia archiviata); un percorso ventennale di integrazione e dialogo; risultato: espulsione verso un Paese dove rischia tortura e morte.
Questo crea un precedente inquietante: se esprimere solidarietà con la causa palestinese nei termini usati da Shahin è sufficiente per l’espulsione, quale spazio rimane per il dissenso politico su questioni internazionali controverse?
La domanda centrale è: l’Italia deve espellere verso regimi oppressivi persone che esprimono opinioni politiche scomode ma non illegali? Soprattutto quando queste persone rischiano concretamente la vita nel Paese di destinazione?
Le motivazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso degli avvocati di Shahin disponendo la cessazione immediata del trattenimento nel CPR. Le motivazioni principali sono:
L’assenza di pericolosità concreta e attuale; i giudici hanno escluso “la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità” per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico.
Il profilo biografico e sociale: la Corte ha sottolineato che Shahin è da 20 anni in Italia, dove sono nati e cresciuti i suoi due figli di 9 e 12 anni, ed è “completamente incensurato”.
I nuovi elementi probatori: tra i documenti presentati dalla difesa c’era l’archiviazione immediata, da parte della procura di Torino, di una denuncia per le frasi che Shahin aveva pronunciato lo scorso ottobre durante una manifestazione pro-Pal.
L’impegno per i valori costituzionali: secondo quanto riportato dai difensori, la Corte ha rilevato che la difesa ha dimostrato “un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”.
In sostanza, la Corte d’Appello ha smontato completamente le accuse contenute nel decreto di espulsione di Piantedosi, che dipingeva Shahin come portatore di “ideologia fondamentalista e antisemita”; figura di “rilievo in ambienti dell’islam radicale”; minaccia “concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato”
La Corte ha valutato che nessuna di queste accuse è suffragata da elementi concreti che giustifichino la privazione della libertà personale.
La situazione legale: complessa e precaria
La posizione di Shahin, seppur libero, resta estremamente complicata: gli è stato revocato il permesso di soggiorno, decisione su cui pende un ricorso al TAR di Torino, mentre la sua richiesta di asilo è attualmente pendente al tribunale di Caltanissetta.
In concreto, Shahin è stato liberato “come richiedente asilo” e gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio dalla Questura di Caltanissetta.
La difesa di Shahin ha presentato tre ricorsi paralleli: ricorso al TAR di Torino contro la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo; ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di espulsione firmato da Piantedosi; richiesta di asilo politico pendente al tribunale di Caltanissetta.
Le prospettive per l’asilo politico
La richiesta di asilo ha una base solida: Shahin è un oppositore dichiarato del regime di al-Sisi; era presente a piazza Rabaa durante il massacro del 2013; non può tornare in Egitto perché rischierebbe arresto, torture e probabilmente la morte; l’Egitto è un regime autoritario noto per reprimere il dissenso con metodi violenti, anche se il governo italiano lo inserisce nella lista dei cosiddetti “Paesi sicuri”.
Tuttavia, c’è un precedente preoccupante: il 27 novembre il trattenimento era stato convalidato e la richiesta di asilo respinta dalla commissione territoriale di Siracusa, secondo la quale Shahin non corre nessun pericolo a tornare in Egitto. Questa decisione è stata però ribaltata dalla Corte d’Appello.
Il rischio di espulsione rimane: il decreto di espulsione del ministro Piantedosi è ancora valido; la revoca del permesso di soggiorno è confermata (in attesa del TAR); se i ricorsi venissero respinti, l’espulsione potrebbe essere eseguita.
In questo momento Shahin si trova in una situazione paradossale. È libero grazie alla decisione della Corte d’Appello che ha escluso la sua pericolosità. Ma è formalmente ancora destinato all’espulsione secondo il decreto Piantedosi. Ha un permesso provvisorio come richiedente asilo, ma la sua prima richiesta è già stata respinta
Le sue prospettive dipendono dall’esito dei ricorsi al TAR e dalla valutazione finale sulla richiesta di asilo. La Corte d’Appello ha riconosciuto la sua integrazione e l’assenza di pericolosità, ma questo non annulla automaticamente il decreto di espulsione ministeriale.
Liberato Shahin, l’imam di Torino. La decisione dei giudici. di Caterina Stamin La Stampa 15 dicembre 2025
Sull’arresto dell’imam di Torino di Sergio Velluto Un articolo del presidente del Concistoro della locale Chiesa valdese chiesavaldese.org, 3 dicembre 2025
Shanin per il tribunale è un nemico pubblico. Ma San Salvario sta con lui di Sara Tanveer, Mario Di Vito Il manifesto, 29 novembre 2025
L’arresto dell’imam di Torino Mohamed Shahin diventa caso nazionale: la rete cristiano-islamica scrive a Mattarella per il rilascio di Gabriele Farina Quotidiano Piemontese, 27 novembre 2025
Mohamed Shahin, imam del quartiere San Salvario a Torino, è stato colpito da un decreto di espulsione “per motivi di sicurezza e prevenzione del terrorismo” firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In Italia da quasi vent’anni, oppositore del regime egiziano di Abdel Fatah al-Sisi, Shahin è un punto di riferimento di una moschea nota per il dialogo interreligioso e le iniziative comuni con comunità cattoliche, valdesi e laiche. Vive a Torino con la moglie e due figli minori. Da settimane ha presentato domanda di asilo politico, dichiarando di temere persecuzioni e torture in caso di rimpatrio in Egitto.
Il caso che oggi lo riguarda nasce da alcune frasi pronunciate il 9 ottobre 2023, durante una manifestazione pro-Palestina svoltasi due giorni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Shahin definì l’attacco “non una violenza, ma una reazione ad anni di oppressione”. Parole controverse, che suscitarono polemiche immediate. Nei giorni successivi le ha ritrattate, ribadendo la condanna della violenza “da ogni parte”, firmando un comunicato congiunto insieme a rappresentanti cattolici, valdesi, ebrei e musulmani.
Nonostante ciò, il 25 novembre 2025 Piantedosi ha firmato un decreto di espulsione immediata: Shahin è stato arrestato, il permesso di soggiorno revocato, e trasferito al CPR di Caltanissetta. La magistratura ha convalidato il provvedimento, ignorando il principio — normalmente vincolante — secondo cui la domanda di asilo sospende le espulsioni.
Il decreto ministeriale, in tre pagine, descrive Shahin come figura “di rilievo in ambienti dell’Islam radicale”, “messaggero di un’ideologia fondamentalista e antisemita”, vicino alla Fratellanza Musulmana e simpatizzante sui social di Ismail Haniyeh (Hamas) e Muhammad Morsi. Già nel 2023 gli era stata negata la cittadinanza per ragioni di sicurezza, e risulta monitorato da tempo dalla Questura e, con ogni probabilità, dai servizi. L’unico precedente penale è una denuncia per “blocco stradale” durante un corteo pro-Palestina a maggio 2025: non risultano né indagini né condanne per terrorismo, né per apologia.
La destra di governo, con Fratelli d’Italia in testa (e in particolare la deputata torinese Augusta Montaruli), rivendica l’espulsione come un “successo” nella lotta contro il radicalismo islamico, sostenendo che Shahin abbia “inneggiato” al 7 ottobre. Per molti altri, però, l’atto è illegittimo e pericoloso. A Torino si è formata una mobilitazione trasversale: Anpi, Cgil, il vescovo Paolo Olivero, il pastore valdese Francesco Sciotto e centinaia di cittadini hanno chiesto al Presidente Mattarella di revocare il provvedimento. Pd, M5S e Avs accusano Piantedosi di aver violato il diritto d’asilo e la CEDU, mentre associazioni pro-Palestina ricordano che Shahin è stato un promotore costante della nonviolenza. Un eventuale ricorso al TAR o alla Corte Europea appare ormai probabile.
Il punto politico-giuridico è semplice: Mohamed Shahin non è accusato di aver compiuto reati, né di prepararne. È accusato di aver espresso opinioni discutibili. E un reato di opinione — in uno Stato di diritto — non può trasformarsi in “minaccia grave e attuale alla sicurezza dello Stato”.
Il criterio della simmetria chiarisce l’aberrazione: non espelliamo un cittadino israeliano residente in Italia che giustifichi i bombardamenti su Gaza o le violenze dei coloni; non espelliamo un profugo ucraino che giustifichi l’invasione della regione russa di Kursk; non espelliamo un cittadino russo che sostiene la “operazione militare speciale” di Putin. Sono — che ci piacciano o no — parole. E le parole, in democrazia, si contrastano con altre parole, non con misure amministrative che bypassano il diritto di difesa e il controllo giudiziario.
Per questo, la vicenda di Shahin appare come un precedente inquietante: una misura straordinaria, modellata non su fatti ma su valutazioni politiche e percezioni ideologiche. E l’eventuale rimpatrio in Egitto — un Paese in cui oppositori, attivisti e semplici sospetti subiscono torture sistematiche — aggiunge una componente di rischio estremo che la CEDU vieta senza eccezioni.
Per questi motivi, credo sia giusto chiedere che Mohamed Shahin sia liberato e possa tornare alla sua vita, alla sua famiglia e alla sua comunità. E credo sia necessario che l’Italia torni a essere coerente con ciò che afferma di essere: una democrazia che non punisce le opinioni, non discrimina per religione o origine, e non consegna un uomo alla tortura in nome della sicurezza.