La riforma costituzionale della giustizia sceglie di eleggere i CSM per sorteggio e non per votazione. Perché il sorteggio, a differenza della votazione, consentirebbe di eleggere magistrati liberi dall’influenza delle correnti. I magistrati così scelti sarebbero comunque persone qualificate, perché estratti a sorte da un corpo di funzionari tutti abilitati e preparati. I magistrati sorteggiati, liberi dall’influenza delle correnti, potrebbero finalmente decidere nomine e promozioni basate sul criterio del merito e non della fedeltà. Però, la motivazione del sorteggio e il suo scopo sembrano contraddirsi.
Per sostenere il sorteggio nella elezione del CSM, i promotori del SI alla riforma devono affermare che la magistratura sia un corpo di funzionari interscambiabili e di alto livello. Altrimenti affidarsi al caso sarebbe un azzardo molto rischioso. Tuttavia, per sostenere la necessità di una selezione basata sul merito e non sulla fedeltà, devono affermare l’esatto opposto. Ovvero che esistano profonde differenze tra magistrati “bravi” e “incompetenti” e che il sistema attuale, poiché condizionato dalle correnti, non sia in grado di distinguerli.
Se i magistrati sono tutti bravi, il sorteggio non è un problema. In tal caso neppure esiste come problema il criterio del merito nella selezione di nomine e promozioni. Invece, se i magistrati non sono tutti bravi, allora esiste il problema di selezionare i più meritevoli. Ma in tal caso l’elezione per sorteggio è un’avventura.
In realtà, il sorteggio per la composizione del CSM elimina solo il potenziale legame tra l’eletto e una corrente che lo sostiene. Ma il sorteggio di per sé non produce merito nella selezione di nomine e promozioni; al limite produce neutralità statistica. Una volta estratti a sorte i membri del CSM, questi dovranno comunque decidere chi promuovere a incarichi direttivi (Procure, Presidenze di Tribunale). Il rischio, paradossalmente, è che membri estratti a sorte e privi di esperienza ordinamentale finiscano per affidarsi ancora di più ai pareri burocratici degli uffici ministeriali, o, peggio, tornino a logiche di scambio informale non più mediate dalle correnti “ufficiali”, quindi persino meno decifrabili e più opache.
I sostenitori del SI sovrappongono in questo modo due momenti diversi. La selezione dei controllori (il CSM), che si vorrebbe fare a sorte. La valutazione dei controllati (i magistrati ordinari): Che si vorrebbe fare per merito. La falla logica sta nel credere che un organo scelto dal “caso” sia automaticamente più incline o più capace di valutare il “merito” rispetto a un organo scelto per elezione. Se il problema è la lottizzazione delle cariche, il sorteggio la interrompe, ma non garantisce affatto che i criteri di scelta diventino improvvisamente scientifici o legati all’efficienza.
Il sorteggio viene presentato come una “cura miracolosa” che, eliminando la politica interna (le correnti), sprigiona automaticamente il merito. È un’ipotesi suggestiva ma priva di riscontro empirico. Il merito richiede criteri di valutazione oggettivi, investimenti e trasparenza, non la rimozione del metodo elettivo. Se i magistrati sono tutti bravi il sorteggio è innocuo ma il merito è un falso problema; se non lo sono, il merito è un problema reale ma il sorteggio è la soluzione sbagliata.
Cosa è lo “strapotere della magistratura”? Una borsa voluminosa che di tanto in tanto compare nella retorica della destra e dei propagandisti del Si. Il suo contenuto è dato per scontato, senza mai essere mostrato. Per dimostrare lo “strapotere”, bisognerebbe provare che la magistratura agisca extra legem o per finalità politiche. Se invece agisce applicando leggi esistenti, allora il problema non è il “potere” dei giudici, ma la qualità delle leggi o la condotta del governo.
Potrebbe trattarsi della supplenza giudiziaria al vuoto politico. La magistratura interviene su temi etici (fine vita, adozioni), ambientali (caso Ilva) o economici (il salario minimo) su cui il Parlamento non decide. Il giudice, nell’emettere la sentenza, crea la norma dove manca, diventando un legislatore di fatto. Ma se il Parlamento abdica al suo ruolo di legislazione, il cittadino ricorre al giudice per chiedere la tutela dei suoi diritti. Chiamare questo”strapotere della magistratura” significa colpevolizzare il giudice per l’inefficienza del legislatore.
O forse potrebbe riguardare il potere selettivo nell’esercizio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In teoria, il PM deve perseguire ogni reato. In pratica, con milioni di fascicoli, il PM decide cosa indagare e quando. Se un PM decide di aprire un’indagine su un cantiere strategico o su un assessore a tre giorni dalle elezioni, ha un potere di interdizione politica notevole. Ma, amministratori e grandi opere non meritano la priorità nel controllo di legalità? Andrebbero messi in una zona franca, in un Paese dove si vota una volta all’anno? Dove la criminalità organizzata controlla un quarto del territorio nazionale ed è infiltrata tanto nella politica, quanto nell’economia? Non è preoccupante lo strapotere delle mafie? L’alternativa, ossia che la politica decida le priorità, creerebbe una diseguaglianza di fronte alla legge. Il cittadino comune verrebbe perseguito “per default”, mentre il potente verrebbe perseguito solo se “politicamente opportuno”.
Oppure potrebbe essere il “potere corporativo” dei giudici. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) si è trasformato in un parlamentino diviso in correnti, un centro di potere autoreferenziale, che decide nomine e carriere. Invece, chi dovrebbe deciderle? L’esistenza del CSM non è un “privilegio di casta”, ma un dispositivo costituzionale di protezione. Se le carriere dei magistrati fossero influenzate dal Governo (come accade in altri Paesi), un giudice che indaga su un ministro saprebbe di andare incontro a un blocco della carriera o a un trasferimento punitivo. Il fatto che la magistratura decida autonomamente sulle proprie carriere è l’unico modo per garantire che il giudice sia “soggetto soltanto alla legge” (Art. 101 Cost.) e non al desiderio di compiacere il potente di turno per ottenere una promozione.
Riguardo, le correnti, la magistratura italiana è frammentata. Le correnti (da quelle più conservatrici a quelle più progressiste) riflettono il pluralismo della società. Spesso sono in conflitto tra loro e questo mostra che la magistratura italiana non è un vero centro di potere unitario. Nel CSM non ci sono solo magistrati. Un terzo è eletto dal parlamento. Se c’è stata degenerazione correntizia, spartizione delle nomine, la politica vi ha partecipato. D’altra parte, il superamento delle correnti, in magistratura come in ogni ambito, comporta il rischio più grave del monolitismo: la corrente unica, quella del governo.
Ma, torniamo allo “strapotere della magistratura”. Perché non viene spiegato? Forse, perché bisognerebbe ammettere che gran parte del potere dei giudici deriva da leggi scritte male o non scritte affatto dalla politica. Il cosiddetto ‘strapotere’ è spesso l’unica difesa del cittadino contro gli abusi della pubblica amministrazione; l’ unica tutela delle minoranze, si pensi ai migranti, alle aree politiche del dissenso, dagli abusi del governo. Sul piano dei diritti sociali e civili, ci sono ad esempio i figli delle coppie omogenitoriali o i lavoratori sfruttati che si rivolgono al potere giudiziario, perché non trovano ascolto nel potere esecutivo e legislativo. D’altronde, il personale politico della pubblica amministrazione e di governo si è mostrato negli anni troppo permeabile alla corruzione e ha dimostrato di avere un senso troppo debole della legalità: in questo contesto, indebolire chi deve vigilare non significa ‘riequilibrare i poteri’, ma spalancare le porte all’impunità.
Un punto che spesso i sostenitori dello “strapotere” usano è che i magistrati “non pagano mai per i loro errori”. Si accusa la magistratura di irresponsabilità, ma si tace sul fatto che essa è l’unico potere che deve motivare ogni singola decisione per iscritto, esponendola a tre gradi di giudizio. Al contrario, il potere politico rivendica una ‘insindacabilità’ basata sul consenso elettorale che somiglia molto di più a un assegno in bianco. Per i magistrati, esistono già sanzioni disciplinari e forme di responsabilità civile, ma la politica punta a una responsabilità di tipo ‘politico’, che è l’esatto opposto dell’indipendenza: un giudice che risponde del merito delle sue decisioni a un organo esterno non è più un giudice libero, ma un funzionario timoroso.
Se si definisce “strapotere” il controllo di legalità, si prepara il terreno culturale per dire che la legalità è un intralcio alla volontà popolare (rappresentata dal governo). È lo slittamento dalla Rule of Law (il governo della legge) alla Rule by Law (il governo tramite la legge, usata come strumento del potere). La democrazia non è il governo della maggioranza assoluta, ma il governo della maggioranza dentro i limiti della Costituzione. Senza il controllo di legalità, la democrazia degenera in autocrazia elettiva.
La separazione delle carriere in magistratura implica il rischio che il pubblico ministero finisca sotto il controllo dell’esecutivo. I sostenitori della riforma dicono che questa paura è infondata, perché nella riforma il controllo dell’esecutivo sul PM non c’è scritto. Eppure, la riforma parte dal presupposto che, con le carriere unificate, il giudice subisca una sudditanza psicologica nei confronti del PM. Ma, nelle leggi costituzionali e ordinarie vigenti, questa sudditanza non è scritta da nessuna parte. Quindi, si può temere una situazione anche se non è formalizzata per iscritto in una norma. Allora, vediamo come può succedere, con la separazione delle carriere, che il PM sia sottomesso all’esecutivo.
Oggi il PM è parte dello stesso “ordine” del giudice. Questa appartenenza comune funziona da scudo: il PM gode della stessa indipendenza costituzionale del giudice. Una volta creato un corpo separato di “avvocati dell’accusa”, quel corpo diventa un’isola istituzionale. Nella storia del diritto comparato, un corpo di funzionari che esercita il potere punitivo dello Stato senza essere parte dell’ordine giudiziario tende a gravitare intorno al Ministero della Giustizia.
Anche se la riforma prevede un CSM dedicato ai PM, l’esecutivo detiene il potere di spesa. Se il pubblico ministero non è più “protetto” dall’ombrello unitario della Magistratura, il Governo può influenzarne l’azione attraverso la distribuzione dei fondi, la logistica o l’organizzazione degli uffici. Chi decide quali procure potenziare e quali lasciare senza personale? In un sistema separato, la voce del Ministro della Giustizia su questi temi diventerebbe molto più pesante.
Un PM in un corpo separato, senza il prestigio e l’autonomia simbolica della magistratura giudicante unificata, è più esposto a campagne mediatiche (“PM politicizzato”). Ha minor protezione dello status di “magistrato” tout court, è più vulnerabile a delegittimazioni pubbliche orchestrate.
Se il PM non risponde più alla cultura della “giurisdizione” (condivisa con i giudici), a chi risponde delle sue scelte? In democrazia, un potere senza controllo è inammissibile. Se il PM non è “controllato” dalla cultura del giudice, si finirà per invocare un controllo democratico (ovvero politico). Il passaggio logico sarebbe: “Visto che il PM decide della libertà delle persone ma non è un giudice, deve rispondere delle sue linee guida al Parlamento (e quindi alla maggioranza di governo)”.
In Italia, l’Articolo 112 della Costituzione stabilisce che il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Con le carriere separate, la pressione per passare a un sistema di discrezionalità dell’azione penale (come negli USA o in Francia) aumenterebbe. Se il PM può scegliere cosa perseguire e cosa no, chi stabilisce le priorità? Inevitabilmente il governo, attraverso l’indicazione dei reati “prioritari” da colpire.
In Francia il pubblico ministero è formalmente parte della magistratura, ma gerarchicamente subordinato al ministro della Giustizia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte rilevato che il PM francese non è un’autorità giudiziaria indipendente dall’esecutivo ai fini della tutela delle libertà. Non è necessario copiare quel modello per avvicinarsi ad esso. Basta avviare una traiettoria che separi culturalmente e istituzionalmente il PM dal giudice e lo renda un “organo dell’accusa” distinto dall’ordine giudiziario.
Se è legittimo temere una “sudditanza psicologica” del giudice verso il PM anche se non è scritta da nessuna parte, è altrettanto legittimo temere che la separazione delle carriere possa rendere il PM più permeabile all’influenza dell’esecutivo, anche se la riforma non lo dichiara. Le costituzioni non sono solo testi. Sono equilibri dinamici. E modificare un equilibrio può produrre effetti che non sono scritti, ma sono prevedibili. Il rischio non è necessariamente un “colpo di stato” normativo, ma un lento scivolamento burocratico: un PM solo, separato dal giudice, è un PM più debole e, di conseguenza, più influenzabile da chi detiene il potere politico ed economico.
Dal punto di vista del SI, la separazione delle carriere in magistratura darebbe luogo a un processo più equilibrato. Di fronte all’avvocato della difesa non ci sarebbero più un giudice e un pubblico ministero appartenenti allo stesso ordine giudiziario, quindi potenzialmente alleati. Ma un pubblico ministero trasformato nell’avvocato dell’accusa e un giudice finalmente terzo. Separati, oltreché nelle funzioni, anche nelle carriere.
Partendo da questo punto di vista, dunque dal presunto difetto di equilibrio dell’attuale processo, ho osservato che la separazione delle carriere avrebbe, però, una conseguenza problematica: la divisione e quindi l’indebolimento del potere giudiziario di fronte al potere politico. Se da un lato vorrebbe determinare un maggiore equilibrio nel processo, dall’altro potrebbe determinare uno squilibrio nel rapporto tra i poteri dello stato. Tra i due rischi il più grave è il secondo. Perciò, nel post precedente ho titolato: Meglio una magistratura imperfetta, ma autonoma e indipendente.
Tuttavia, il punto di vista del SI è discutibile. Non è detto che la sua idea di un maggior equilibrio nel processo darebbe luogo a un processo più giusto. Perché in un tale equilibrio, l’avvocato della difesa manterrebbe il suo ruolo: quello di cercare e far valere tutte le prove che possono scagionare l’imputato o attenuare il giudizio su di lui. Invece, cambierebbe il ruolo del pubblico ministero. Diventerebbe opposto e speculare a quello dell’avvocato della difesa. Ossia l’avvocato dell’accusa, intento a cercare e far valere tutte le prove che possono far condannare l’imputato o infliggergli la condanna più severa. Terzo e imparziale sarebbe il giudice, che dovrebbe valutare tra le versioni delle due parti.
Quello che ne deriva è il classico processo all’americana. Dove la formalità dell’equilibrio processuale viene alterata dalla capacità dell’imputato di procurarsi e pagarsi il miglior avvocato.
Il processo secondo il modello italiano è davvero peggio del modello americano? No. Il nostro pubblico ministero, pur rappresentando l’accusa, non è l’avvocato dell’accusa. È il magistrato requirente, responsabile delle indagini preliminari, con dovere d’imparzialità al pari del giudice. Il PM deve trovare tutti gli elementi utili all’indagine, comprese le prove a favore dell’indagato. Fino al punto di poterne proporre egli stesso il proscioglimento.
Avere un pubblico ministero “giudice”, con la cultura giurisdizionale del giudice, che cerca la verità, vuol dire non avere un pubblico ministero “poliziotto” con una cultura repressiva, che cerca solo la vittoria. Se questo determina uno squilibrio, è a favore della difesa e non dell’accusa. È un elemento in più di garantismo.
Infatti, è il governo delle destre, quello che introduce sempre nuovi reati e inasprisce le pene, ad accusare la magistratura italiana di mettergli i bastoni tra le ruote. È questo governo a proporre la separazione delle carriere, a chiedere di votare SI. Per mettere più facilmente in carcere immigrati “criminali” e manifestanti “violenti”.
In definitiva, la possibile vittoria del NO al referendum salvaguarderebbe sia il miglior equilibrio nella divisione dei poteri, sia il miglior equilibrio nel processo.
Nelle campagne dei referendum costituzionali ricorre una polemica. Il Sì e il No si accusano specularmente di votare sul governo e non sul merito della riforma. L’accusa ha un fondo di verità, perché il giudizio sul governo è più semplice e immediato della valutazione di una riforma, che richiede analisi e competenza tecnica. Tuttavia, il fondo pretestuoso è più spesso, perché la riforma e il riformatore, in un dato contesto, sono parte dello stesso pacchetto. La separazione delle carriere in magistratura non è la stessa cosa se decisa da un ipotetico governo di sinistra guidato da Cesare Salvi o, come avviene, da un governo di destra guidato da Giorgia Meloni. E conta anche lo stato del Paese in cui deve realizzarsi la riforma.
Il governo in carica, che vuole riformare la giustizia, è un governo in costante conflitto con la magistratura. Un governo che mette i giudici alla berlina di fronte all’opinione pubblica con l’accusa di sabotare le politiche migratorie e della sicurezza “volute dagli italiani”. La presidente del consiglio detta ai magistrati i capi di imputazione e si indigna per le scarcerazioni. I giornali fiancheggiatori del governo praticano una campagna sistematica di delegittimazione e denigrazione della magistratura. Se la destra mette le mani nelle leggi costituzionali e ordinarie che regolano l’ordine giudiziario, lo fa per sottomettere i giudici. Nel voto referendario, questo dato non può essere ignorato.
Io sono comunque contrario alla separazione delle carriere. Perché, se anche il governo delle destre fosse bene intenzionato (e non lo è), i governi passano e prima o poi, il governo che vuole prevaricare la magistratura arriva. È fisiologico quando personalità di governo, amministratori regionali e locali finiscono sotto inchiesta. Cosa che avviene spesso, non perché la magistratura sia politicizzata, ma perché la corruzione politica e la criminalità organizzata sono fenomeni endemici nel nostro Paese. Riforma, governo e contesto nazionale, fanno parte tutti insieme del merito su cui si vota. Perché il risultato pratico è dato dalla combinazione di questi tre elementi e non solo da un testo scritto su carta bianca.
Forse in astratto, un giudice separato dal pubblico ministero potrebbe migliorare l’imparzialità del processo e la terzietà del giudizio. Ma prima della separazione dei poteri in una istituzione, viene la separazione dei poteri tra le istituzioni. Il primo requisito della imparzialità dei processi e della terzietà di giudizio è l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Separarne le carriere significa indebolirla di fronte al potere politico, quindi indebolire la separazione dei poteri. Meglio una magistratura imperfetta, ma autonoma e indipendente.
La frase all’origine dell’arresto di Mohamed Shahin — quella secondo cui il 7 ottobre sarebbe stato un atto di resistenza palestinese all’occupazione israeliana — è resa intollerabile, non solo per ciò che dice, ma soprattutto perché a dirla è stato un imam musulmano.
Negli ultimi due anni, intellettuali, giornalisti e accademici occidentali hanno inquadrato il 7 ottobre nel contesto dell’occupazione israeliana. Alcuni hanno persino utilizzato il termine “resistenza”. Nell’ottobre 2023, oltre cento professori della Columbia University hanno firmato una lettera a difesa di studenti che avevano definito l’attacco una “risposta militare” a “decenni di violenza statale da parte di una potenza occupante”. John Mearsheimer ha parlato di un evento “non sorprendente” nel quadro dell’apartheid e dell’occupazione. In Francia e in altri paesi europei, commentatori e accademici hanno distinto — richiamando il diritto internazionale — tra resistenza armata contro un’occupazione e atti terroristici. Appelli firmati da migliaia di accademici a livello globale hanno collocato il 7 ottobre dentro una storia di “75 anni di occupazione”.
Lo storico israeliano Ilan Pappé ha interpretato l’attacco di Hamas come parte di una lotta di liberazione palestinese, inserita in oltre un secolo di colonizzazione sionista. Judith Butler, filosofa americana, ha definito esplicitamente il 7 ottobre un “atto di resistenza armata”. In un intervento pubblico in Francia, nel marzo 2024, ha sostenuto che è “più onesto e storicamente corretto” interpretarlo in questo modo — una posizione ancora più netta di quella di Shahin.
Tutte queste posizioni hanno alimentato polemiche, indignazione, critiche feroci. Ma nessuno è stato arrestato, schedato, indagato o espulso. Nessuna conseguenza legale o amministrativa. Quando le stesse idee sono espresse da un imam musulmano, diventano improvvisamente fondamentalismo religioso, incitamento al terrorismo, minaccia alla sicurezza nazionale. Se immaginassimo una simmetria inversa — posizioni filoisraeliane tollerate quando sostenute da non ebrei, ma criminalizzate quando espresse da ebrei — non avremmo difficoltà a riconoscere l’antisemitismo. Gli ebrei, come chiunque altro, devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni politiche. Lo stesso principio dovrebbe valere per i musulmani.
Shahin, peraltro, incarna esattamente ciò che si chiede ai musulmani “moderati”: integrazione, dialogo interreligioso, adesione ai valori costituzionali. Ha tradotto la Costituzione italiana in arabo, ha collaborato con le istituzioni, ha persino insegnato la lingua araba nella scuola dell’esercito. Tutto questo viene annullato nel momento in cui esprime un’opinione politica scomoda. Il messaggio implicito è chiaro: non basta l’integrazione sociale e culturale, occorre l’integrazione politica. Non basta condividere le regole democratiche; occorre allinearsi alle posizioni del governo su Israele e Palestina. Quando un imam perfettamente integrato come Shahin viene arrestato ed espulso per parole che altri pronunciano liberamente, il messaggio arriva chiaro a tutta la comunità musulmana: su certi temi, il vostro dissenso non è tollerato.
Il decreto Piantedosi non punisce solo un’opinione. Punisce un’opinione pronunciata da un imam musulmano, applicando una griglia interpretativa securitaria che converte il dissenso politico in minaccia terroristica. Le accuse contenute nel provvedimento si fondano sull’identità dell’accusato: “percorso di radicalizzazione religiosa”, “ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita”, “ruolo in ambienti dell’islam radicale”. Ogni elemento viene ricondotto alla religione di Shahin.
Non si tratta di un’anomalia solo italiana. In Francia, Germania e Regno Unito, le manifestazioni pro-Palestina vengono represse in modo selettivo, i partecipanti musulmani schedati, le organizzazioni islamiche sottoposte a controlli speciali. La medesima opinione politica è trattata come dissenso legittimo o come minaccia terroristica a seconda dell’identità religiosa di chi la esprime. È un’islamofobia che non si manifesta più solo come pregiudizio, ma come norma di sistema, incorporata nelle pratiche di polizia e nelle procedure amministrative. Un’islamofobia istituzionale.
Mohamed Shahin può essere espulso verso tortura e morte per aver detto ciò che Judith Butler dice liberamente. Quando uno Stato applica la legge in modo diverso a seconda della religione di chi parla, non stiamo parlando di sicurezza. Stiamo parlando di discriminazione.
A poche ore dalla decisione della Corte d’Appello di Torino di disporre la liberazione dell’iman Mohamed Shahin, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta su Facebook attaccando frontalmente la sentenza. Nel suo post ha ricordato che Shahin aveva definito l’attacco del 7 ottobre un atto di “resistenza”, aggiungendo: «che, dalle mie parti, significa giustificare, se non istigare, il terrorismo». E ha concluso chiedendo «come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici».
Questa dichiarazione è politicamente rivelatrice per almeno tre ragioni.
La prima riguarda la sostituzione del diritto con l’opinione. Meloni non contesta la decisione della Corte sul piano giuridico — non entra nel merito dell’assenza di pericolosità concreta e attuale, della mancanza di reati, dell’integrazione sociale dell’imam — ma oppone alla valutazione dei giudici un criterio soggettivo: “dalle mie parti”. Non conta ciò che è penalmente rilevante o costituzionalmente tutelato, ma ciò che il potere politico considera accettabile sul piano ideologico.
La seconda riguarda la confusione deliberata tra opinione politica e istigazione al terrorismo. Equiparare una lettura politica — per quanto discutibile — del 7 ottobre all’istigazione terroristica significa cancellare ogni distinzione tra analisi, giustificazione e incitamento. È un passaggio molto pericoloso, perché apre la strada alla punibilità amministrativa delle opinioni, aggirando il diritto penale e le sue garanzie. Non a caso, la Procura di Torino ha archiviato le denunce: non c’era reato. La Corte d’Appello ha preso atto di questo dato, non ha “annullato”.
La terza riguarda l’attacco diretto all’indipendenza della magistratura. Quando Meloni si chiede come sia possibile difendere la sicurezza “se ogni iniziativa viene annullata da alcuni giudici”, non sta descrivendo un problema tecnico-giuridico, ma sta mettendo in discussione il principio stesso del controllo giurisdizionale sull’azione dell’esecutivo. In uno Stato di diritto, i giudici esistono proprio per questo: verificare che le iniziative del governo rispettino la legge, i diritti fondamentali e la proporzionalità delle misure adottate. Se un decreto viene annullato perché privo di basi concrete, il problema non sono “alcuni giudici”, ma il decreto.
La dichiarazione della presidente del Consiglio conferma dunque ciò che il caso Shahin rende evidente: non siamo di fronte a un conflitto tra sicurezza e irresponsabilità giudiziaria, ma tra potere politico e limiti costituzionali. La Corte d’Appello non ha difeso un’opinione; ha difeso il principio secondo cui in Italia non si priva una persona della libertà — né la si espelle verso un Paese dove rischia la tortura — per ciò che pensa, se ciò che pensa non è un reato.
Ed è questo principio che la presidente del consiglio mette in discussione.
La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Caltanissetta.
Chi è Mohamed Shahin
Mohamed Shahin guida da oltre un decennio la moschea torinese di via Saluzzo, la moschea Omar Ibn al-Khattab nel quartiere multiculturale di San Salvario. È in Italia da oltre vent’anni, lavoratore incensurato, e ha moglie e due figli di 9 e 12 anni nati in Italia.
Shahin è una figura centrale nel dialogo interreligioso di San Salvario, un quartiere dove convivono a pochi metri moschea, tempio valdese, chiesa cattolica e sinagoga. Da anni è promotore e presente in molteplici iniziative per la pace e per la rigenerazione del quartiere, tanto che il 16 ottobre 2025 i responsabili dei quattro luoghi di culto avevano firmato un documento comune per ribadire il reciproco impegno.
La comunità valdese ha sottolineato come la moschea di via Saluzzo sia sempre stata aperta e collaborativa, ospitando iniziative che hanno coinvolto tutte le comunità laiche e religiose. Shahin aveva anche organizzato incontri nella moschea insieme all’ANPI e al senatore PD Andrea Giorgis per diffondere la cultura costituzionale.
Shahin è un oppositore del regime di al-Sisi in Egitto. Era presente a piazza Rabaa nel 2013, dove il regime golpista di Al-Sisi ha massacrato centinaia di manifestanti, e da quella data non è più tornato in Egitto perché sa che verrebbe subito arrestato. Ha richiesto protezione internazionale proprio per questo motivo.
Le dichiarazioni contestate
Durante una manifestazione pro-Palestina del 9 ottobre 2025 a Torino, Shahin ha pronunciato una frase sul 7 ottobre 2023: “Personalmente sono d’accordo, non è stata una violazione e nemmeno una violenza“. In altri interventi pubblici aveva aggiunto che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre furono un atto di resistenza dovuto ad anni di occupazione e decine di guerre, e che erano stati un tentativo dei palestinesi di svegliare il mondo perché prestasse attenzione alla loro causa. Il giorno dopo aveva contestualizzato quelle parole nel quadro dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi in corso da decenni. Dichiarazioni che aveva poi rettificato e che avevano portato a un comunicato congiunto con altre comunità religiose.
La deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, l’11 ottobre ha chiesto al ministero dell’Interno di valutare i requisiti per la sua espulsione. Nel giro di un mese e mezzo è arrivato il decreto di espulsione firmato personalmente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Le accuse nel decreto
Il decreto definisce Shahin come avente “un percorso di radicalizzazione religiosa”, “una ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita” e un ruolo “in ambienti dell’islam radicale”. Gli vengono contestati: le dichiarazioni sul 7 ottobre; una partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione pro-Palestina; incontri con due persone nel 2012 e 2018 (prima che queste si radicalizzassero).
Shahin è completamente incensurato. L’unica denuncia a suo carico (per il blocco stradale) è stata immediatamente archiviata dalla Procura di Torino. Ha vissuto in Italia per 21 anni, ha moglie e due figli nati qui, ha insegnato l’arabo nella scuola dell’esercito italiano, ed è stato protagonista del dialogo interreligioso.
Mohamed Shahin rischia l’espulsione verso un Paese dove potrebbe essere torturato o ucciso (essendo oppositore di al-Sisi e reduce dal massacro di Rabaa) per aver espresso un’opinione politica controversa durante una manifestazione, opinione poi rettificata e contestualizzata, senza aver mai commesso alcun reato.
Una opinione politica diffusa, non un’anomalia
La posizione espressa da Shahin – vedere il 7 ottobre come atto di resistenza all’occupazione piuttosto che come terrorismo – è effettivamente una delle letture politiche del conflitto, condivisa da molti nel movimento di solidarietà con la Palestina, inclusi intellettuali, attivisti per i diritti umani, e anche voci critiche israeliane.
Numerosi osservatori hanno inquadrato quegli eventi nel contesto di decenni di occupazione militare; il blocco di Gaza (definito da molte organizzazioni internazionali come una forma di punizione collettiva); l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania; la detenzione amministrativa di migliaia di palestinesi; la negazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese.
Questa lettura può essere discussa, criticata, contestata – ma è una posizione politica legittima nel dibattito pubblico, non un’istigazione alla violenza o un reato. Come d’altra parte è una posizione politica legittima la giustificazione della reazione israeliana al 7 ottobre, che ha comportato l’uccisione di decine di migliaia di civili e la devastazione di Gaza. Se qualcuno la sostiene, non rischia di essere perseguito.
Il precedente inquietante
Quello che colpisce nella vicenda Shahin è la sproporzione della risposta governativa: un’opinione politica espressa in una manifestazione; nessun reato commesso (l’unica denuncia archiviata); un percorso ventennale di integrazione e dialogo; risultato: espulsione verso un Paese dove rischia tortura e morte.
Questo crea un precedente inquietante: se esprimere solidarietà con la causa palestinese nei termini usati da Shahin è sufficiente per l’espulsione, quale spazio rimane per il dissenso politico su questioni internazionali controverse?
La domanda centrale è: l’Italia deve espellere verso regimi oppressivi persone che esprimono opinioni politiche scomode ma non illegali? Soprattutto quando queste persone rischiano concretamente la vita nel Paese di destinazione?
Le motivazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso degli avvocati di Shahin disponendo la cessazione immediata del trattenimento nel CPR. Le motivazioni principali sono:
L’assenza di pericolosità concreta e attuale; i giudici hanno escluso “la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità” per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico.
Il profilo biografico e sociale: la Corte ha sottolineato che Shahin è da 20 anni in Italia, dove sono nati e cresciuti i suoi due figli di 9 e 12 anni, ed è “completamente incensurato”.
I nuovi elementi probatori: tra i documenti presentati dalla difesa c’era l’archiviazione immediata, da parte della procura di Torino, di una denuncia per le frasi che Shahin aveva pronunciato lo scorso ottobre durante una manifestazione pro-Pal.
L’impegno per i valori costituzionali: secondo quanto riportato dai difensori, la Corte ha rilevato che la difesa ha dimostrato “un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”.
In sostanza, la Corte d’Appello ha smontato completamente le accuse contenute nel decreto di espulsione di Piantedosi, che dipingeva Shahin come portatore di “ideologia fondamentalista e antisemita”; figura di “rilievo in ambienti dell’islam radicale”; minaccia “concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato”
La Corte ha valutato che nessuna di queste accuse è suffragata da elementi concreti che giustifichino la privazione della libertà personale.
La situazione legale: complessa e precaria
La posizione di Shahin, seppur libero, resta estremamente complicata: gli è stato revocato il permesso di soggiorno, decisione su cui pende un ricorso al TAR di Torino, mentre la sua richiesta di asilo è attualmente pendente al tribunale di Caltanissetta.
In concreto, Shahin è stato liberato “come richiedente asilo” e gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio dalla Questura di Caltanissetta.
La difesa di Shahin ha presentato tre ricorsi paralleli: ricorso al TAR di Torino contro la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo; ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di espulsione firmato da Piantedosi; richiesta di asilo politico pendente al tribunale di Caltanissetta.
Le prospettive per l’asilo politico
La richiesta di asilo ha una base solida: Shahin è un oppositore dichiarato del regime di al-Sisi; era presente a piazza Rabaa durante il massacro del 2013; non può tornare in Egitto perché rischierebbe arresto, torture e probabilmente la morte; l’Egitto è un regime autoritario noto per reprimere il dissenso con metodi violenti, anche se il governo italiano lo inserisce nella lista dei cosiddetti “Paesi sicuri”.
Tuttavia, c’è un precedente preoccupante: il 27 novembre il trattenimento era stato convalidato e la richiesta di asilo respinta dalla commissione territoriale di Siracusa, secondo la quale Shahin non corre nessun pericolo a tornare in Egitto. Questa decisione è stata però ribaltata dalla Corte d’Appello.
Il rischio di espulsione rimane: il decreto di espulsione del ministro Piantedosi è ancora valido; la revoca del permesso di soggiorno è confermata (in attesa del TAR); se i ricorsi venissero respinti, l’espulsione potrebbe essere eseguita.
In questo momento Shahin si trova in una situazione paradossale. È libero grazie alla decisione della Corte d’Appello che ha escluso la sua pericolosità. Ma è formalmente ancora destinato all’espulsione secondo il decreto Piantedosi. Ha un permesso provvisorio come richiedente asilo, ma la sua prima richiesta è già stata respinta
Le sue prospettive dipendono dall’esito dei ricorsi al TAR e dalla valutazione finale sulla richiesta di asilo. La Corte d’Appello ha riconosciuto la sua integrazione e l’assenza di pericolosità, ma questo non annulla automaticamente il decreto di espulsione ministeriale.
Liberato Shahin, l’imam di Torino. La decisione dei giudici. di Caterina Stamin La Stampa 15 dicembre 2025
Sull’arresto dell’imam di Torino di Sergio Velluto Un articolo del presidente del Concistoro della locale Chiesa valdese chiesavaldese.org, 3 dicembre 2025
Shanin per il tribunale è un nemico pubblico. Ma San Salvario sta con lui di Sara Tanveer, Mario Di Vito Il manifesto, 29 novembre 2025
L’arresto dell’imam di Torino Mohamed Shahin diventa caso nazionale: la rete cristiano-islamica scrive a Mattarella per il rilascio di Gabriele Farina Quotidiano Piemontese, 27 novembre 2025
A Grignano Polesine, una frazione di Rovigo, domenica 3 novembre un uomo di 68 anni ha sparato con una pistola regolarmente detenuta contro un gruppo di ladri entrati nella sua villetta, ferendone uno di striscio. L’episodio, in un Paese più evoluto, avrebbe aperto un’indagine per accertare la proporzionalità della reazione. Ma non in Italia, dove grazie alle nuove norme sulla legittima difesa — introdotte nel 2019 e rafforzate nel 2024 — il proprietario non risulta indagato.
Oggi, Giorgia Meloni ha rivendicato la norma con un post: «La difesa è sempre legittima». Matteo Salvini ha rilanciato: «Un risultato della Lega, a tutela dei cittadini perbene». Entrambi semplificano: la legge non dice questo. Ma la loro frase sintetizza perfettamente lo spirito politico che l’ha ispirata — un messaggio di impunità preventiva per chi reagisce con le armi.
La legittima difesa resta regolata dal Codice Penale, con i principi classici di “offesa attuale” e “proporzionalità”. Tuttavia, la riforma voluta dalla Lega nel 2019 (legge n. 36) e ampliata nel 2024 (Decreto Sicurezza Bis – D.L. n. 112/2024) ha introdotto una presunzione di legittimità per chi reagisce in casa o sul luogo di lavoro: non serve più dimostrare la proporzionalità se si agisce in “grave turbamento” o per difendere beni dalla violenza. In pratica, il principio della valutazione del giudice — previsto dall’articolo 111 della Costituzione — diventa quasi superfluo.
È qui che la retorica della “difesa sempre legittima” mostra la sua pericolosità. Se il controllo giudiziario viene meno, anche una reazione sproporzionata rischia di essere coperta da un automatismo ideologico. Il diritto penale tende a trasformarsi in un diritto d’eccezione per chi possiede una casa e una pistola: i benestanti sono tutelati, i poveri no.
Ma c’è di più. Se chi ruba sa che chi reagisce può sparare senza rischiare neppure di essere indagato, tenderà ad armarsi a sua volta. Il furto diventa rapina armata, la paura cresce, e la spirale della violenza si autoalimenta.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone che l’uso della forza letale sia sempre proporzionato e necessario. La presunzione italiana, invece, rovescia l’ordine dei valori e mette la proprietà privata sopra il diritto alla vita.
La riforma costituzionale della giustizia, approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre con 112 voti favorevoli, segna uno spartiacque per la magistratura italiana. Modifica sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) e introduce tre pilastri: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due Consigli Superiori della Magistratura e la creazione di un’Alta Corte Disciplinare. Poiché non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi, la riforma sarà sottoposta a referendum confermativo nella primavera del 2026.
Per Giorgia Meloni è «un traguardo storico per una giustizia più efficiente e vicina ai cittadini». Per Carlo Nordio è «la fine delle correnti e dei condizionamenti politici». È, in effetti, la realizzazione di un progetto che la destra italiana insegue da trent’anni: separare nettamente chi accusa da chi giudica e limitare il potere dei suoi organi di autogoverno. Per le opposizioni, invece, la riforma non risolve i problemi strutturali della giustizia: la lentezza dei processi, otto anni di durata media, la carenza di organico nell’amministrazione giudiziaria, il sovraffollamento delle carceri.
La separazione delle carriere
Il primo pilastro — la separazione delle carriere — obbliga i magistrati a scegliere all’ingresso in magistratura se diventare giudici o pubblici ministeri, senza più la possibilità di passare da una funzione all’altra. Il governo la presenta come garanzia di imparzialità: un giudice che non ha mai fatto il PM sarebbe più terzo, meno condizionato da un sistema di relazioni interne. I sostenitori parlano di una riforma che allinea l’Italia ai sistemi accusatori europei e statunitensi, dove l’accusa e la difesa si fronteggiano da posizioni paritarie davanti a un giudice arbitro.
Per i critici, al contrario, la separazione definitiva trasforma il PM da magistrato “della legalità” a “avvocato dell’accusa”. Oggi il pubblico ministero deve cercare la verità anche a favore dell’imputato (art. 358 c.p.p.); domani, dicono i contrari, sarà una parte processuale più vulnerabile ai rapporti di forza economici e politici. Il procuratore Nicola Gratteri ha sintetizzato così la preoccupazione: «Rischiamo di processare solo i ladri di polli». Ma soprattutto, gli oppositori temono che, in una magistratura separata, il PM possa essere sottoposto all’esecutivo.
Due CSM distinti
Il secondo pilastro introduce due CSM distinti, uno per i giudici e uno per i PM, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. I membri togati non saranno più eletti ma sorteggiati tra magistrati con almeno dodici anni di anzianità. Per il governo, il sorteggio interrompe le logiche di corrente e restituisce credibilità a un’istituzione screditata dagli scandali. Per l’Associazione Nazionale Magistrati è invece una “lotteria incostituzionale” che abolisce la democrazia interna e apre la strada a due caste separate.
L’Alta Corte Disciplinare
Il terzo pilastro è l’Alta Corte Disciplinare, organo nuovo che sostituisce la sezione disciplinare del CSM. Sarà composta da quindici membri, sette togati sorteggiati e otto laici nominati dal Parlamento. L’obiettivo dichiarato è sottrarre la disciplina alle logiche corporative, ma le opposizioni temono un controllo politico sulle carriere e sulle sanzioni: un PM che indaga un potente potrebbe essere giudicato da un organo con maggioranza parlamentare.
Gli schieramenti
A favore della riforma sono i partiti della maggioranza di governo – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, più Azione di Carlo Calenda e gli avvocati penalisti. Contrari sono i partiti di opposizione: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra più l’Associazione Nazionale Magistrati. Italia Viva di Matteo Renzi si è astenuta.
Il referendum confermativo
Il referendum confermativo si terrà tra aprile e giugno 2026, senza quorum. I sondaggi iniziali (YouTrend, 3 novembre) indicano un vantaggio del Sì, al 56%. Nella campagna referendaria tenderanno a sovrapporsi il giudizio sul governo e il confronto di merito sul quesito della consultazione, anche perché la riforma è promossa da un governo che ha un rapporto poco sereno con la magistratura. La riforma tocca l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ma tocca anche qualcosa di più profondo: l’idea di giustizia che un Paese sceglie per sé. Tra una promessa suggestiva di efficienza e il valore, più silenzioso ma essenziale, dell’indipendenza della magistratura. È su questa discriminante che le italiane e gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi.